Cassation appeal dismissed because the defendant personally filed it, violating the rule requiring a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the defendant to pay costs. The lower court had sentenced the Ghanaian national to one year and two months of imprisonment for offenses under Articles 56 and 628 of the Penal Code. The defendant personally submitted the cassation request, directly violating the mandatory procedural rule that only authorized defense lawyers may file such appeals. Consequently, the Court rejected the appeal de plano and condemned the appellant to pay procedural expenses and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: A cassation appeal filed personally by the accused is inadmissible because the law mandates that only qualified defense lawyers may submit such requests.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESHUIN NANA BO AMON00 nato in Ghana il 06/07/1986 avverso la sentenza del 16/03/2023 del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Venezia con sentenza del 16/3/2023 sull'accordo delle parti applicava a Nana Bo Amonoo Eshuin la pena di anni uno mesi due di reclusione ed euro trecento di multa per il reato di cui agli artt. 56 - 628 cod. pen.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano. 1.1 In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 17 ottobre 2023.