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Ordinanza — n. 43291/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43291/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43291/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Lafhim El Mehdi (CUI 05NOYYR), nato in Marocco il 03/09/1992, 2) Taouil Issa (CUI 05MF5A0), nato in Marocco il 12/06/1996, 3) Soulaimani Mohamed (CUI 05NOZ02), nato in Marocco il 02/02/1992, 4) Hassnaoi Yons (CUI 053WA52), nato in Marocco il 05/03/1990, 5) Aboulkacem Hamid (CUI 05GB385), nato in Marocco il 23/05/1990, avverso la sentenza del 09/05/2023 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pavia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43291/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3„ cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono al trattamento sanzionatorio ed alla misura dell'aumento in continuazione in presenza di pene non illegali. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

Parole chiave

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aggravamento della pena reato continuato motivi di cassazione reiterazione di reati penali azione civile revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pavia ha applicato ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati estorsione, violenza privata ed altro, loro rispettivamente ascritti come da imputazione.2.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da:

1) Lafhim El Mehdi (CUI 05NOYYR), nato in Marocco il 03/09/1992, 2) Taouil Issa (CUI 05MF5A0), nato in Marocco il 12/06/1996, 3) Soulaimani Mohamed (CUI 05NOZ02), nato in Marocco il 02/02/1992, 4) Hassnaoi Yons (CUI 053WA52), nato in Marocco il 05/03/1990, 5) Aboulkacem Hamid (CUI 05GB385), nato in Marocco il 23/05/1990, avverso la sentenza del 09/05/2023 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pavia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pavia ha applicato ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati estorsione, violenza privata ed altro, loro rispettivamente ascritti come da imputazione.2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti dal contenuto sovrapponibile, dolendosi della determinazione della pena anche in relazione all'aumento per continuazione. Deve ricordarsi che ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3„ cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono al trattamento sanzionatorio ed alla misura dell'aumento in continuazione in presenza di pene non illegali. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.10.2023. Il Consigliere estensore Giuseppe Sgadari 04 1141/) DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA