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Ordinanza — n. 43286/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43286/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43286/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata applicava la pena concordata a Francesco Battaglio e Giovanni Napoclano per i reati loro ascritti 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore Francesco Napodano, che deduceva l'illegittimità della sentenza in quanto non sarebbe stata valutata la sussistenza delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.. 2.1.il ricorso non supera la soglia di ammissibilità: secondo la consolidata giurisprudenza della cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la C orte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 -01). 3.Ricorreva per Cassazione anche il difensore di Francesco Batl:aglio che contestava il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 545-bis cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, articolo 545-bis cod. proc. pen, art. 545-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43286/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La doglianza non è consentita, dato che non si riferisce alla ''legalità della pena", contestabile con il ricorso per cassazione, ma alla mancata applicazione ex officio della sanzione sostitutiva prevista dall'art. 545-bis cod. proc. pen.. Invero l'art. 448, comma 1 bis, cod. proc. pen. prevede che, quando si richiede la definizione del processo con l'applicazione della pena concordata, deve esserci il consenso delle parti anche in relazione all'applicazione della pena sostitutiva. Il ricorso per cassazione, che denuncia il difetto di applicazione ex officio delle sanzioni sostitutive, non è pertanto consentito e, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. può essere dichiarato inammissibile de plano.

Parole chiave

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esecuzione della pena detentiva sostitutiva remissione della pena adeguamento della pena pena complementare revisione della sentenza penale ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore Francesco Napodano, che deduceva l'illegittimità della sentenza in quanto non sarebbe stata valutata la sussistenza delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen..
articolo 545-bis cod. proc. pen
3.Ricorreva per Cassazione anche il difensore di Francesco Batl:aglio che contestava il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 545-bis cod. proc. pen..
art. 545-bis cod. proc. pen
La doglianza non è consentita, dato che non si riferisce alla ''legalità della pena", contestabile con il ricorso per cassazione, ma alla mancata applicazione ex officio della sanzione sostitutiva prevista dall'art. 545-bis cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BATTAGLIO FRANCESCO nato a POMPEI il 25/12/1985 NAPODANO GIOVANNI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 29/09/1989 avverso la sentenza del 19/04/2023 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata applicava la pena concordata a Francesco Battaglio e Giovanni Napoclano per i reati loro ascritti 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore Francesco Napodano, che deduceva l'illegittimità della sentenza in quanto non sarebbe stata valutata la sussistenza delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.. 2.1.il ricorso non supera la soglia di ammissibilità: secondo la consolidata giurisprudenza della cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la C orte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 -01). 3.Ricorreva per Cassazione anche il difensore di Francesco Batl:aglio che contestava il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 545-bis cod. proc. pen..

La doglianza non è consentita, dato che non si riferisce alla ''legalità della pena", contestabile con il ricorso per cassazione, ma alla mancata applicazione ex officio della sanzione sostitutiva prevista dall'art. 545-bis cod. proc. pen.. Invero l'art. 448, comma 1 bis, cod. proc. pen. prevede che, quando si richiede la definizione del processo con l'applicazione della pena concordata, deve esserci il consenso delle parti anche in relazione all'applicazione della pena sostitutiva. Il ricorso per cassazione, che denuncia il difetto di applicazione ex officio delle sanzioni sostitutive, non è pertanto consentito e, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. può essere dichiarato inammissibile de plano.

Nel caso in esame, sul punto, non risulta essere stato raggiunto alcun accordo. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 2023.