Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 43258/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43258/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43258/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da AMDOUNI TAREK nato in Tunisia il 25 gennaio 1985 la sentenza resa La Corte di appello di Ancona il 17 Febbraio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'avv. Nicoletta Pelinga che ha insistito nell'istanza di rescissione

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 629 bis cod. proc.pen; Sentenza — n. 43258/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente nulla deduce in merito a questo primo motivo di inammissibilità formulato dalla Corte e nulla allega a sostegno della tempestività della domanda, mentre contesta le argomentazioni formulate, in via subordinata, dalla Corte territoriale in ordine alla fondatezza della domanda di rescissione. Così facendo il ricorso incorre nel vizio di genericità poiché non si confronta con questo primo punto della motivazione che risulta dirimente e preliminare rispetto al merito della domanda. 4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000, in ragione della colpa nella proposizione della impugnazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
rinvio del dibattimento ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo amnistia tempestività dell'istanza di ricusazione permesso di dimora scaduto riapertura della procedura d'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 629 bis cod. proc.pen
La Corte ha ritenuto inammissibile nel rito l'istanza poiché non vi era prova che il ricorso fosse stato presentato nel termine di 30 giorni dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento che aveva dato luogo all'arresto del ricorrente, termine previsto a pena di inammissibilità dall'art. 629 bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da AMDOUNI TAREK nato in Tunisia il 25 gennaio 1985 la sentenza resa La Corte di appello di Ancona il 17 Febbraio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'avv. Nicoletta Pelinga che ha insistito nell'istanza di rescissione

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha respinto l'istanza tesa ad ottenere la rescissione del giudicato in relazione alla sentenza emessa il 10 ottobre 2019 dal Tribunale di Ancona e divenuta irrevocabile il 12 Febbraio 2019, per fatti accaduti in Falconara marittima fino al 25 maggio 2015. La Corte ha ritenuto inammissibile nel rito l'istanza poiché non vi era prova che il ricorso fosse stato presentato nel termine di 30 giorni dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento che aveva dato luogo all'arresto del ricorrente, termine previsto a pena di inammissibilità dall'art. 629 bis cod. proc.pen.; inoltre, valutando nel merito, ha dichiarato infondata l'istanza in guanto il prevenuto era nelle condizioni di conoscere e di partecipare al processo, avendo nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il suo studio, dove erano state effettuate tutte le notifiche. 2.Avverso detto provvedimento propone ricorso il procuratore speciale del condannato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione poiché Amdouni ha dimostrato di avere trasferito la propria residenza in Francia già da novembre del 2015 ed era convinto che il procedimento per cui era stato arrestato si fosse praticamente concluso, essendo stato scarcerato per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza.

Lamenta che la corte non ha tenuto conto di queste circostanze per valutare l'effettiva conoscenza del ricorrente del giudizio pendente a suo carico. 3.11 ricorso è inammissibile poiché i motivi difettano della necessaria specificità. E' stato precisato che in tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l'onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento. (Sez. 2, Sentenza n. 7485 del 18/01/2018 Cc. (dep. 15/02/2018 ) Rv. 272468 - 01) Nel caso in esame la Corte ha rilevato un profilo di inammissibilità della domanda per carenza di prova in merito alla tempestività dell'istanza di rescissione, che deve essere presentata entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento definitivo di cui si chiede la revoca.

Il ricorrente nulla deduce in merito a questo primo motivo di inammissibilità formulato dalla Corte e nulla allega a sostegno della tempestività della domanda, mentre contesta le argomentazioni formulate, in via subordinata, dalla Corte territoriale in ordine alla fondatezza della domanda di rescissione. Così facendo il ricorso incorre nel vizio di genericità poiché non si confronta con questo primo punto della motivazione che risulta dirimente e preliminare rispetto al merito della domanda. 4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000, in ragione della colpa nella proposizione della impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 19 settembre 2023 Il consigliere estensore Il Pre idente Se rg io8 It ani DEPOSITATO M CANCELLARIA SECON