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Sentenza — n. 43257/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on usury and extortion claims due to lack of subjective intent and valid contractual terms.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43257/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible, upholding the lower courts' acquittal of the defendant for usury and extortion. The defense argued that the failure to collect promissory notes constituted usury and that threats to collect constituted extortion, but the court found no evidence of subjective intent or a novation of the original agreement. The court ruled that the dispute over interest rates and the defendant's subsequent execution of the original note did not create a new usurious contract or an extortionate threat.

Regesto Legislator

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Art. 178, 179, 633 c.p.; Art. 240, 241 c.p.; Art. 265 c.p.: The court established that usury requires proof of subjective intent and a new agreement, while extortion demands a specific threat to obtain an undue advantage, neither of which was present in the disputed financial dispute.

Parole chiave

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usury subjective intent extortion threat analysis contract novation failure criminal appeal admissibility interest rate dispute appropriazione indebita di fondi aiuto finanziario assegno bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 178 c.p.
Art. 179 c.p.
Art. 240 c.p.
Art. 241 c.p.
Art. 265 c.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile NATALE MARIANNA nato a PIEDIMONTE MATESE il 19/11/1984 dalla parte civile RUSSO ANTONIO nato a NAPOLI il 10/05/1979 nel procedimento a carico di: VANACORE DANIELE ANTONIO MARIA nato a VICO EQUENSE il 09/03/1969 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'Avv. Francesco Cappiello per Vanacore Daniele Antonio Maria ha conluso per l'ammissibilità o il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

v 1. La Corte d'appello di Napoli confermava l'assoluzione di Vanacore per i reati di usura e di estorsione, ritenendo che non ci fosse stato alcun accordo usurario. Secondo la Corte di appello era emerso che a fronte Vanacore aveva prestato del denaro alle parti civili con un accordo che prevedeva tassi di interesse legali; egli aveva ottenuto un assegno a garanzia. L'iniziale accordo era stato però oggetto di rinegoziazione ed il nuovo accordo prevedeva la restituzione dell'assegno e l'emissione di cambiali. L'assegno non veniva restituito il che conduceva il pubblico ministero a ritenere che il mantenimento sia dell'assegno, che delle cambiali, aveva prodotto una superfetazione del tasso di interesse che diveniva usuraio.

Secondo i giudici dei due gradi di merito, tuttavia, il trattenimento dell'assegno era frutto del decadimento dei rapporti tra il ricorrente e le parti civili e che comunque l'imputato aveva azionato solo la procedura esecutiva per la riscossione dell'assegno senza incassare le cambiali 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva che l'usura si consuma con la promessa, sicché era irrilevante il mancato incasso di cambiali ed assegni, dato che l'accordo usuraio si sarebbe perfezionato; 2.2. con riguardo all'estorsione si deduceva l'assoluzione era frutto di un vizio logico, in quanto era evidente che la minaccia di incassare l'assegno era diretta ad ottenere la firma di ulteriori cambiali. 2.3.

Entrambi i motivi non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Invero sia il primo giudice, che la Corte d'appello avevano ritenuto non sussistente l'usura contestata, in quanto, dalle prove raccolte risultava carente la dimostrazione dell'elemento soggettivo. Dalla ricostruzione della vicenda, effettuata in modo conforme dai giudici di entrambi in gradi di merito, emergeva che era insorto un contrasto tra le parti con riguardo al calcolo degli interessi, che aveva condotto le parti civili a rifiutate la firma di tutte le cambiali che avrebbero dovuto sostituire come garanzia l'assegno bancario inizialmente consegnato con la stessa funzione; in seguito alla lite l'imputato aveva deciso di portare all'incasso l'assegno e di iniziare l'azione esecutiva, mentre le cambiali già consegnate non venivano né azionate, né negoziate.

I Giudici di entrambi i gradi di merito avevano ritenuto che il trattenimento delle stesse non aveva determinato la "novazione" dell'originario rapporto obbligatorio, che era rimasto immutato con una pattuizione di interessi che non aveva natura usuraia (pag. 8 della sentenza impugnata). Del pari veniva esclusa l'esistenza della condotta estorsiva dato che le pressioni per la firma delle cambiali venivano ricondotte alla lite intercorsa con le parti civili fondata sulle divergenze in ordine al calcolo degli interessi. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, che esclude l'elemento soggettivo dell'usura - e dunque esclude anche la sussistenza della • correlata estorsione, - che non si presta alcuna censura in questa sede. 3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il