Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43083/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against settlement sentence for non-legal grounds, ruling only legality objections are admissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43083/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged the sentencing amount rather than the legality of the settlement agreement. The appellant argued the court failed to address waived responsibility grounds and the reasoning behind the penalty. The court ruled that only objections regarding the formation of consent or the public prosecutor's agreement are admissible, excluding disputes over the specific penalty amount unless it violates statutory limits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are admissible only for defects in consent formation or prosecutor agreement, not for disputes regarding the specific penalty amount unless it exceeds legal limits.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement sentence appeal inadmissible grounds penalty determination waived responsibility Cassazione procedure riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
violazione di legge (art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Si tratta di ricorso inammissibile in quanto si rivolge nei confronti di una sentenza emessa in applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESE ANTONELLO FLAVIO nato a CATANIA il 17/01/1974 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE di APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Brescia applicava ad Antonello Flavio Marchese la pena concordata in appello ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di rito in relazione alla rapina aggravata allo stesso ascritta.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 599-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la Corte d'appello preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità non avrebbe, comunque, motivato in ordine all'accertamento del fatto ed alla personalità del reo, né sulle ragioni poste a fondamento della determinazione della sanzione.

3. Si tratta di ricorso inammissibile in quanto si rivolge nei confronti di una sentenza emessa in applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. contestando il trattamento sanzionatorio, non censurabile con il ricorso per cassazione fuori dai casi in cui si alleghi che la sanzione applicata è illegale Si ribadisce infatti che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 -01). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 19 settembre 2023.