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Ordinanza — n. 43080/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing for procedural violations of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43080/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible, ordering them to pay court costs. The defendants argued that the sentencing formula was stereotyped and failed to specify individual facts or continuations increases for each person. The court rejected these claims, citing that only specific legal grounds allow appeals against plea bargain sentences and that the record showed the base penalty and increases were properly detailed during the plea proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Appeals against plea bargain sentencing are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty illegality, excluding general procedural defects in the calculation steps.

Parole chiave

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plea bargain appeals Criminal Procedure Code sentencing calculation continuation of crimes inadmissible appeals contravvenzione commisurazione della pena per traffico di stupefacenti limite legale massimo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
I ricorsi sono inammissibili perché articolati con censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 23 c.p.
Art. 65 c.p.
Art. 71 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 877 del 14/07/2022
Sez. U, n. 877/2022
Sacchettino
"Sacchettino" secondo cui la pena determinata all'esito del "patteggiamento" è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: Ibraimi Robert, nato in Macedonia il 22.8.1972, Sefer Elvis, nato in Macedonia il 27.1.1974, Jashar Tamas, nato in Macedonia il 30.4.1964, contro la sentenza del GIP del Tribunale di Torino dell'8.3.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'8.3.2023 il GIP di Torino, su richiesta degli imputati ed acquisito il consenso del PM, ha applicato a Robert Ibraimi, Elvis Sever, Tamas Jashar (oltre che a Mamutovski Ahmet, non ricorrente), in relazione ai reati loro ascritti, riqualificati quelli di cui ai capi A e B ai sensi degli artt. 474 e 474-ter cod. pen., riqualificata, altresì, la recidiva contestata ad Ibrahimi Robert in recidiva semplice, ritenuta a continuazione e le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante ed alla recidiva, con la riduzione per la scelta del rito, la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.400 di multa; il GIP ha disposto la confisca e la distruzione di quanto in sequestro ed analiticamente descritto e condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali oltre che di quelle sostenute dalle costituite parti civili;

2. ricorrono per cassazione Ibrahimi, Sever e Jashar con distinti ricorsi tutti, però, dall'identico contenuto ed a firma del medesimo difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale con conseguente illegalità della pena: rilevano, infatti, che la motivazione si risolverebbe in una formula stereotipata quanto alla determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione; sottolineano che, una volta venuta meno la ipotesi associativa, sarebbe stato necessario indicare a quali singoli fatti era riferita la quantificazione della pena per ciascuno degli imputati, a quali episodi si dovesse fare riferimento e quali erano gli aumenti stabiliti per la continuazione interna, tenuto conto della diversità dei fatti riferibili a ciascuno dei ricorrenti; osserva che il giudice si è limitato a recepire acriticamente l'accordo processuale senza verificarne la legalità.

3. I ricorsi sono inammissibili perché articolati con censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame i ricorrenti lamentano, per l'appunto, l'illegalità della pena per non essere stata questa determinata con riferimento alle singole ipotesi di reato ascrivibili a ciascuno di essi e, per altro verso, per non essere stati indicati i singoli aumenti per la continuazione.

La censura è manifestamente infondata sotto due profili: in diritto, e sufficiente richiamare l'arresto delle SS.UU. "Sacchettino" secondo cui la pena determinata all'esito del "patteggiamento" è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (cfr., Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, Rv. 283886 - 01); sotto altro profilo, va poi rilevato che l'esame degli atti e, in particolare, delle istanze di patteggiamento formulate per iscritto dalle difese dei ricorrenti, consente di concludere nel senso della infondatezza "nel merito" del rilievo difensivo, dal momento che, proprio in quella sede, erano stati specificati sia la pena base che gli aumenti per la continuazione cui la sentenza si è adeguata giudicando congrua la prospettazione difensiva e recependoli con la indicazione della pena finale.

4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle