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Ordinanza — n. 43077/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible against an appellate settlement sentence regarding aggravated robbery and assault.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43077/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed against a sentence issued pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, which governs settlements in the second instance. The appellant argued for a retrial based on alleged flaws in the appellate court's reasoning regarding aggravated robbery and assault charges. The court ruled that such appeals are strictly limited to specific grounds concerning the parties' intent to settle, the prosecutor's consent, or the content of the settlement agreement, excluding challenges to the penalty determination itself.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences issued pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are admissible only for grounds relating to the parties' intent to settle, the prosecutor's consent, or the content of the settlement, while objections to the penalty determination are inadmissible.

Parole chiave

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appellate settlement Article 599-bis inadmissible appeal penalty determination Code of Criminal Procedure procedura di revisione penale concorso materiale di reati commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Roma, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
276102 - 01 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen
Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 c.p
276102 - 01 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da CALOGERO MARCELLO nato a Marino il 29 novembre 1973 avverso la sentenza resa il 10 Marzo 2023 dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

La Corte di Appello di Roma, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Roma 1'8/11/2022 confermando la responsabilità di Calogero Marcello in ordine ai reati di rapina aggravata e lesioni e rideterminando la pena inflitta. Ricorre l'imputato deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 19 settembre 2023 Il consigliere estensore Il Pre idente Maria Dani I Borsellino DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE P