Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to meet strict statutory grounds under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a sentence based on a plea bargain, arguing errors in the application of criminal procedure law regarding the agreement's validity. The court ruled that under the new procedural code, appeals against such sentences are strictly limited to specific grounds like legal qualification errors or lack of correlation between the request and the judgment, none of which were present here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences based on plea bargains are inadmissible unless they concern the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da SIVIERO FRANCESCO nato a Napoli il 17 maggio 1980 avverso la sentenza resa il 14 Aprile 2023 dal GIP del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Roma ha applicato a Siviero Francesco la pena concordata ex art. 444 cod.proc.pen. per il reato di truffa aggravata ascrittog li . 2.Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 3.11 ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità e sull'eventuale sussistenza di cause di estinzione del reato sono inammissibili.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma 19 settembre 2023 Il consigliere estensore Il Pre idente Serg Beltra DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENA