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Sentenza — n. 43071/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43071/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43071/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 17.1.2017, la VII Sezione di questa Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 7.3.2016 e nell'interesse di Antonio Cordella che aveva, I perciò, condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 43071/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la Procura Generale ha trasmesso la propria requisitoria concludendo per la revoca della ordinanza: osserva che dagli atti è comprovato il decesso del Cordella in data antecedente la adozione della ordinanza del 17.1.2017 con la conseguenza per cui il rapporto processuale che aveva portato alla adozione di quel provvedimento doveva ritenersi inesistente e la ordinanza resa all'esito da revocare.

Parole chiave

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revoca della decisione amministrativa diritto di ottenere una decisione disposizione a causa di morte revoca dell'esecutore testamentario pena di morte procedura di annullamento
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Testo completo

la seguente SENTENZA sulla segnalazione della Corte di appello di Roma nel procedimento a carico di Cordella Antonio, nato il 6.11.1053, in relazione alla ordinanza resa da questa Corte in data 17.1.2017; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Pietro Gaeta, che ha concluso per la revoca dell'ordinanza e l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17.1.2017, la VII Sezione di questa Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 7.3.2016 e nell'interesse di Antonio Cordella che aveva, I perciò, condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende;

2. in data 1.2.2017 la Procura Generale presso la Corte di appello di Roma aveva chiesto alla Corte di appello di dichiarare la intervenuta estinzione della pena nei confronti del Cordella che era risultato deceduto in data 25.9.2016 in Roma;

3. la Corte di appello di Roma, con provvedimento del 28.4.2017, ha dichiarato la propria incompetenza ed ordinato la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione;

4. la Procura Generale ha trasmesso la propria requisitoria concludendo per la revoca della ordinanza: osserva che dagli atti è comprovato il decesso del Cordella in data antecedente la adozione della ordinanza del 17.1.2017 con la conseguenza per cui il rapporto processuale che aveva portato alla adozione di quel provvedimento doveva ritenersi inesistente e la ordinanza resa all'esito da revocare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'ordinanza del 17.1.2017 va revocata e la sentenza della Corte di appello di Roma del 7.3.2016 annullata senza rinvio. A séguito della richiesta del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma (la cui segnalazione è stata trasmessa per competenza a questa Corte) è stato attivato il procedimento per la correzione della ordinanza suindicata in considerazione dell'avvenuto decesso di Antonio Cordella avvenuto in data antecedente alla adozione della ordinanza della VII Sezione. Dal certificato rilasciata dal Comune di Roma risulta, infatti, che il Cordella era deceduto in data 15.9.2016 prima, perciò, che quel provvedimento fosse stato adottato e la cui revoca si impone proprio in quanto si tratta di un provvedimento "inesistente" poiché il relativo rapporto processuale non poteva mai essersi instaurato.

L'inesistenza della ordinanza, come già chiarito in altre occasioni, va inoltre dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che aveva deliberato quel medesimo provvedimento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541; Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018, Devito, Rv. 273330 - 01). Revocata, dunque, l'ordinanza del 17.1.2017 emessa dalla VII Sezione di questa Corte nel proc. n. 36207 del 2016 RG, va inoltre annullata senza rinvio la sentenza di appello di Roma del 7.3.2016, in ragione della morte dell'imputato intervenuta in data antecedente la decisione qui revocata.

P.Q.M.

revoca l'ordinanza n. 12549 del 2017 della VII Sezione di questa Corte. Annulla senza rinvio la sentenza emessa nei confronti di Cordella Antonio dalla Corte di appello di Roma in data 7.3.2016 perché i reati sono estinti per morte dell'imputa