Italian court dismisses appeal against preventive security measures due to lack of apparent legal violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's application of special public security surveillance measures to the defendant. The appellant argued that the lower court failed to identify the current dangerousness of the defendant and violated European Convention rights, but the court found these arguments generic and unsupported by specific evidence. Consequently, the court ruled that the lower court's detailed reasoning precluded any claim of apparent illegality, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, comma 1, lett. a) d.lgs n. 159 del 2011; Art. 606 lett. b) c.p.p.: The Court of Cassazione holds that appeals against preventive measures must allege specific legal violations, and generic claims regarding the direct applicability of the European Convention of Human Rights or lack of foreseeability are inadmissible unless the lower court's reasoning is manifestly apparent or contradicts specific Strasbourg case law regarding qualified versus generic dangerousness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LANZA ROSARIO nato a CERDA( ITALIA) il 04/05/1971 avverso il decreto del 22/02/2023 della CORTE di APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, rigettava l'impugnazione contro il decreto del Tribunale che aveva applicato a Rosario Lanza la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno per il termine di anni tre, oltre al versamento di una cauzione. La Corte di appello confermava la pericolosità di Lanza ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett.
a) d.lgs n. 159 del 2011.
2. Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione il procuratore speciale del proposto che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 4., comma 1, lett.
a) d.lgs n. 159 del 2011): si deduceva che non sarebbe stata identificata l' "attualità" della condizione di pericolosità; questa, anche tenuto conto anche delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza convenzionale (e, segnatamente, di quanto affermato nella senza della Corte Edu emessa nel caso Viola contro Italia del 13 giugno 2019), non avrebbe potuto desumersi dalla precedente condanna per il reato di cui all'articolo 416-bis cod. pen., né tantomeno dalla mancata collaborazione; mancherebbero, inoltre, sia l'indicazione del grado di coinvolgimento di Rosario Lanza nella pregressa attività del gruppo criminale, sia l'accertamento della persistenza dell'attività della famiglia mafiosa di Cerda, nel quale il Lanza sarebbe stato inserito; si allegava infine che Lanza risultava sottoposto alla custodia cautelare in carcere dal 22 settembre 2016 e, da allora, non era stato rimesso in libertà. 2.1.1.
La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto, nella materia della prevenzione, è possibile dedurre solo violazioni di legge, mentre la motivazione è censurabile solo nei casi in cui risulti "apparente", ovvero risulti ancorata a formule di stile, sia apodittica e priva di riferimenti al caso concreto. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato fornisce una esaustiva motivazione in ordine alla 5ttualità della condizione di pericolosità di Rosario Lanza (pag. 5 provvedimento impugnato), sicché non vi sono spazi per qualificare la stessa come apparente. 2.2.
Violazione di legge (art. 6 e 7 della Convenzione di Roma): il procedimento che aveva condotto l'applicazione della misura di prevenzione violerebbe le norme convenzionali - e segnatamente gli articoli 6 e 7 Cedu - in quanto non avrebbe rispettato le garanzie riservate dalla Convenzione europea dei diritti umani al processo che si conclude con una sanzione; si deduceva le norme della Cedu sarebbero direttamente applicabili in presenza di vuoti normativi, sicché la loro violazione sarebbe deducibile con il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 606 lett.
b) del codice di rito. 2.2.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto deduce, del tutto genericamente, l'ipotetico contrasto delle norme sul procedimento di prevenzione italiano con la Convenzione Edu. La Convenzione europea dei diritti umani nelle fonti del diritto Ha rango sovra legislativo e sub costituzionale e la sua violazione non può essere fatta valere "direttamente", essendo onere del ricorrente eccepire, con concretezza e specificità, (a) il difetto di interpretazione conforme, laddove la stessa sia possibile, (b) l'incompatibilità della norma interna con norme costituzionali integrate da - altrettanto specifiche - norme convenzionali, come interpretate dalla Corte di Strasburgo.2.3.
Violazione di legge: la misura imposta sarebbe stata applicata nonostante la norma che la prevede non rispetti le garanzie convenzionali in ordine alla prevedíbilítà delle condotte sanzionabili. Si allegava che il difetto di prevedibilità delle norme in materia di misure di prevenzione era già stato oggetto di censura da parte della Corte europea dei diritti umani nella sentenza di Grande Camera del 23 Febbraio 2017, pronunciata dalla Corte Edu nel caso De Tommaso contro Italia. 2.3.1. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto, nel caso in esame, si vede di un caso di pericolosità "qualificata", mentre la sentenza della Corte di Strasburgo che ha rilevato la illegalità convenzionale per difetto di specificità e di prevedibilità della normativa italiana riguarda la pericolosità "generica". 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i