Sentenza — n. 43068/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo lombardo, in data 2.3.2022, aveva riconosciuto Giuseppina Manzo e Daniela Orneto responsabili dei fatti di tentata truffa loro rispettivamente ascritti e le aveva di conseguenza condannate alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa, ciascuna, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile rimettendone la liquidazione al giudice competente;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 161 cod. proc. pen, art. 157 cod. proc. pen, art. 162 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43068/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato limitatamente al lamentato vizio di motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.1. Il primo motivo, invece, è inammissibile perché manifestamente infondato "in fatto". È sufficiente, infatti, far riferimento gli atti presenti nel fascicolo processuale, la cui consultazione è consentita e, anzi, imposta dalla natura della censura, per rilevare che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, nessuna delle due odierne ricorrenti aveva ritualmente eletto domicilio nei termini e con le forme di cui all'art. 161 cod. proc. pen..
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: Manzo Giuseppina, nata a Quarto il 31.1.1973, Orneto Daniela, nata a Castellammare di Stabia il 25.10.1983, contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 17.1.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; udito l'Avv. Antonio Fegatilli, in sostituzione dell'Avv. Bruno Moscarella, in difesa delle imputate, che si riporta al ricorso e, in particolare, al primo motivo ivi articolato; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo lombardo, in data 2.3.2022, aveva riconosciuto Giuseppina Manzo e Daniela Orneto responsabili dei fatti di tentata truffa loro rispettivamente ascritti e le aveva di conseguenza condannate alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa, ciascuna, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile rimettendone la liquidazione al giudice competente;
2. ricorrono per cassazione la Manzo e la Orneto con unico ricorso a firma del medesimo difensore deducendo. 2.1 violazione di norme processuali in relazione all'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen.: eccepiscono, infatti, la nullità della notifica del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore di fiducia e non già presso i luoghi in cui erano stati notificati tutti i precedenti provvedimento giudiziari a partire dal decreto di citazione a giudizio, notificato a mani proprie ovvero presso il domicilio eletto; segnala che la questione era stata tempestivamente sollevata in appello ma respinta dalla Corte sull'errato presupposto della mancanza di una elezione di domicilio; 2.2 mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul capo relativo alla concessione della sospensione condizionale della pena: rileva che la Corte di appello non ha ritenuto di concedere il beneficio omettendo, tuttavia, ogni motivazione a sostegno della propria decisione nonostante ricorressero tutte le condizioni di legge;
3. la Procura Generale ha trasmesso le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: osserva, infatti, che il primo motivo di ricorso ha per presupposto le due dichiarazioni di "propria valida residenza/domicilio" rispettivamente del 10.10.19 e 11.6.19, ma la cui lettura non consente di qualificarle come elezioni di domicilio ma, semmai, mere indicazioni di residenza; sul secondo motivo, rileva che, diversamente da quanto lamentato, la Corte distrettuale radica la propria valutazione prognostica su altro specifico fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al lamentato vizio di motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.1. Il primo motivo, invece, è inammissibile perché manifestamente infondato "in fatto". È sufficiente, infatti, far riferimento gli atti presenti nel fascicolo processuale, la cui consultazione è consentita e, anzi, imposta dalla natura della censura, per rilevare che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, nessuna delle due odierne ricorrenti aveva ritualmente eletto domicilio nei termini e con le forme di cui all'art. 161 cod. proc. pen..
Non è tale, in primo luogo, l'atto del 10.10.2019 con cui Daniela Orneto aveva nominato l'Avv. Gisella D'Amora quale proprio difensore di ufficio, indicando la propria residenza (in Pozzuoli, via Della Colmata n. 18/c) e dichiarando espressamente "di non eleggere domicilio presso lo studio del nominato difensore" (cfr., ivi). Non è tale nemmeno la dichiarazione sottoscritto in data 11.6.2019 con cui Giuseppina Manzo, indicando il proprio indirizzo di residenza (in Castellammare di Stabia, via Castellammare n. 20), si era limitata a nominare, quale difensore di fiducia, l'Avv.
Valerio Scialoja cui aveva contestualmente conferito procura speciale (cfr., ivi). È allora appena il caso di ribadire che, ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicilio non è sufficiente la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell'indagato (o dell'imputato), essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 2 - , n. 18469 del 01/03/2022, Luongo, Rv. 283180 - 01).
Sulla scorta di tale premessa, si è perciò più volte chiarito che non costituisce valida dichiarazione di domicilio la mera indicazione della propria residenza contenuta nell'atto di nomina del difensore di fiducia, atteso che l'elezione di domicilio è un atto di natura personale ed a forma vincolata, da compiersi esclusivamente secondo le forme indicate nell'art. 162 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 2, n. 8397 del 10/11/2015, Crosasso, Rv. 266070 - 01; Sez. 5, n. 41178 del 10/07/2014, Barruffo, Rv. 261032 - 01, secondo cui non costituisce valida dichiarazione di domicilio la mera indicazione da parte dell'imputato nell'atto di nomina del difensore della propria residenza, perché la stessa non contiene la manifestazione di un consapevole atto di volontà volto ad effettuare una scelta tra uno dei luoghi indicati dall'art, 157 cod. proc. pen.; conf., ancora, Sez. 6 - , n. 30873 del 18/09/2020, D'Antino, Rv. 279850 - 01).Consegue, pertanto, che, in presenza di una mera indicazione del luogo di residenza, legittimamente il decreto di citazione in appello era stato notificato alle odierne ricorrenti, ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis cod. pen., presso il difensore di fiducia, che non ne aveva rifiutato la ricezione.
2. Il secondo motivo, come anticipato, è fondato. Il beneficio della sospensione condizionale era stato sollecitato, per la Manzo, con il quarto motivo di appello e, per la Orneto, con il terzo motivo di appello. La Corte di appello, perciò, era tenuta ad affrontare il tema devolutole motivando la propria decisione (cfr., in generale, Sez. U , n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 - 01, con cui si è chiarito che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito).
Ebbene, i giudici milanesi hanno respinto la richiesta difensiva con motivazione certamente in sostanza meramente apparente e, comunque, scollegata rispetto a quanto acquisito e di cui si è dato conto nelle due sentenze di merito. Quanto alla Manzo hanno sostenuto che "... il quarto motivo di appello deve essere respinto, considerata l'impossibilità di formulare un giudizio prognostico sul futuro contegno dell'imputata rispetto alla commissione di altri reati, in considerazione dell'emerso coinvolgimento della stessa in ulteriori filoni di indagine per fatti analoghi" (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata).
Per quanto concerne, inoltre, la Orneto, la Corte di appello ha sostenuto che "... non merita accoglimento neppure il terzo motivo di appello, riguardante la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non potendosi formulare un giudizio prognostico positivo circa la futura astensione dell'imputata dal commettere altri reati, alla luce del contesto appena delineato" (cfr., ivi, pag. 6). Con riguardo al riferimento al "contesto", è sufficiente rilevare che la Orneto era stata tratta a giudizio per rispondere di un unico episodio di tentata truffa legato ad una specifica vicenda nella quale costei era rimasta coinvolta in qualità di proprietaria del veicolo asseritamente condotto dal marito e (falsamente) tamponata da un altro veicolo.In altri termini, la motivazione con cui la Corte ha negato il beneficio finisce con il coincidere con la affermazione di responsabilità per il fatto contestato alla odierna ricorrente in difetto di una adeguata motivazione circa la sua capacità di denunziare una capacità criminale tale da sorreggere, di per sé, una prognosi negativa sulla futura astensione dal delinquere.
Per quanto concerne la Manzo, il riferimento operato dalla Corte di appello al coinvolgimento della ricorrente in altri filoni di indagine per fatti analoghi, appare a sua volta del tutto inadeguato, attesa la sua assoluta genericità di tale indicazione, a dar conto delle ragioni fondanti la formulazione di una prognosi negativa. E' vero, infatti, che, ai fini della formulazione del giudizio prognostico, il giudice può tener conto di condotte non ancora esitate in sentenze di condanna ovvero, anche, di precedenti di polizia dell'imputato (cfr., in tal senso, Sez. 4 - , n. 4188 del 10/01/2023, Fisichella, Rv. 284092 - 01;
Sez. 5 - , n. 9106 del 21/10/2019, A., Rv. 278685 - 01); ma, come queste stesse decisioni hanno tuttavia puntualmente chiarito, è necessario che la valutazione di tali condotte sia in grado di far emergere concreti elementi fattuali che possano giustificare una valutazione negativa della sua personalità e una prognosi di ulteriore recidiva. Ed è proprio questo profilo che, a ben guardare, diretta nel caso di specie, dove il richiamo al "coinvolgimento" della ricorrente in altri filoni di indagine risulta talmente generico da risolversi in una motivazione sostanzialmente apparente e, perciò, censurabile in questa sede.
La sentenza va perciò annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente al beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibili nel