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Sentenza — n. 43062/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal for lack of valid complaint right due to death of victim in misappropriation case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43062/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision which had reformulated a first-instance acquittal. The appellant argued the complaint was invalid because the victim's sister, not the deceased victim, filed it. The Court ruled that in misappropriation cases, only the direct victim holds the right to complain, which extinguishes upon their death, rendering the action unprocedible.

Regesto Legislator

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Art. 120 cod. pen.; Art. 126 cod. pen.: In cases of misappropriation, the right to file a complaint belongs exclusively to the direct victim, and this right extinguishes upon the victim's death, excluding heirs or other interested parties.

Parole chiave

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misappropriation crime right to complain victim death criminal procedure standing to complain titolare del conto difetto di legittimazione dell'azionista legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 120 cod. pen.
Il collegio ribadisce che la persona offesa dal reato alla quale spetta il diritto di querela ai sensi dell'art. 120 cod.
Art. 126 cod. pen.
Chi ha la disponibilità del bene appreso è, pertanto, l'unico titolare del diritto di querela, che, ai sensi dell'art. 126 cod. pen., si estingue con la morte dell'offeso.
art. 120 cod. pen
Il collegio ribadisce che la persona offesa dal reato alla quale spetta il diritto di querela ai sensi dell'art. 120 cod. pen.
art. 126 cod. pen
Chi ha la disponibilità del bene appreso è, pertanto, l'unico titolare del diritto di querela, che, ai sensi dell'art. 126 cod. pen., si estingue con la morte dell'offeso.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4153 del 20/02/1987 - Occhipinti
Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016, Filannino
Sez. 2, n. 20169 del 03/02/2015 Olivieri
Sez. 2, n. 20169 del 03/02/2015 Olivieri, Rv.
Sez. 2, n. 27571 del 21/05/2009, Grisetti
263520; Sez. 2, n. 27571 del 21/05/2009, Grisetti, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE ROSA ALESSANDRO nato a ROCCADASPIDE il 29/03/1944 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Salerno, decidendo in seguito all'appello proposto dalla parte civile, riformava radicalmente la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale nei confronti di Alessandro De Rosa. Questi, in primo grado era stato ritenuto responsabile di essersi appropriato illecitamente delle somme di denaro giacenti sul conto corrente cointestato - con firma disgiunta - con Luigi De Rosa, persona offesa.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di Alessandro De Rosa che deduceva che mancava la condizione di procedibilità, dato che la querela era stata presentata da persona non legittimata, ovvero dalla sorella dell'offeso, che nel frattempo era deceduto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. 1.1. Il collegio ribadisce che la persona offesa dal reato alla quale spetta il diritto di querela ai sensi dell'art. 120 cod. pen. deve essere identificata nel titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale, la lesione o esposizione a pericolo del quale costituisce l'essenza del reato, e non anche il titolare di interessi che solo in via eventuale sono pregiudicati dalla azione delittuosa. Pertanto la nozione di persona offesa dal reato non coincide con quella di danneggiato perché la prima riguarda un elemento che appartiene alla struttura del reato, mentre la seconda riflette le conseguenze privatistiche dell'illecito penale.

Solo la persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre il danneggiato è legittimato ad esercitare l'azione civile nel processo penale (Sez. 2, n. 4153 del 20/02/1987 - dep. 04/04/1987, Occhipinti, Rv. 175565). Tale solido approdo ermeneutico ha visto una interpolazione interpretativa solo in relazione al reato di truffa in relazione al quale la querela è stata ritenuta valida sia se presentata dalla vittima degli artifici e raggiri, sia se presentata dalla persona che ha patito il danno patrimoniale, ove non coincidenti (Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016, Filannino, Rv. 268382;

Sez. 2, n. 20169 del 03/02/2015 Olivieri, Rv. 263520; Sez. 2, n. 27571 del 21/05/2009, Grisetti, Rv. 244665). Tale interpretazione si spiega con la duplice direzione offensiva della condotta illecita che caratterizza la truffa: questa si estrinseca sia nell'azione decettiva, sia nell'acquisizione del profitto, sicché è possibile che la persona raggirata sia diversa da quella che patisce il danno della condotta truffaldina. Nel caso della appropriazione indebita, invece, la persona offesa è unica in quanto la condotta delittuosa si risolve e si conclude nell'apprensione illegittima del bene della vittima.

Chi ha la disponibilità del bene appreso è, pertanto, l'unico titolare del diritto di querela, che, ai sensi dell'art. 126 cod. pen., si estingue con la morte dell'offeso. 1.2. Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la persona offesa deve essere identificata nel defunto Luigi De Rosa, che era l'unico titolare del diritto di querela, in quanto cointestatario con firma disgiunta del conto sul quale erano depositate le somme oggetto di appropriazione. Tale diritto si è estinto con la morte del titolare, mentre la sorella dell'offeso, in qualità di danneggiata non era legittimata a sporgere querela.

L'azione penale era dunque improcedibile. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere l'azione penale non procedibile per difetto di valida querela. Così deciso in Roma, il giorno 19