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Sentenza — n. 43060/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated attempted robbery conviction citing insufficient reasoning and lack of decisive illogicality.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43060/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Maria Rosa Esposito and Mirko Pezzullo inadmissible regarding their conviction for aggravated attempted robbery. The defense argued the lower court failed to properly evaluate their roles and the mitigating value of their logistical support during the crime. The court rejected these claims, stating the reasoning was not deficient and the evidence against the defendants remained conclusive and uncontradicted.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the reasoning is not deficient and the alleged illogicality is not decisive or manifest.

Parole chiave

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inadmissible appeal aggravated attempted robbery deficient reasoning mitigating circumstances procedural costs reato mancato infrazione privilegiata circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO MARIA ROSA nato a PIEDIMONTE MATESE il 21/12/1975 PEZZULLO MIRKO nato a PIEDIMONTE MATESE il 01/08/1987 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Napoli confermava la condanna di Mirko Pezzullo e Maria Rosa Esposito per il reato di tentata rapina aggravata.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. vizio di motivazione: la motivazione offerta dalla Corte territoriale sarebbe carente sia in ordine alla definizione del ruolo rivestito dai ricorrenti, sia in ordine alla valutazione delle tesi difensive. Le emergenze processuali, contrariamente a quanto ritenuto, non indicherebbero un ruolo decisivo dei ricorrenti, ma piuttosto un concorso funzionale a fornire un minimo supporto logistico agli esecutori. La corretta valutazione dei contributi offerti dai ricorrenti avrebbe dovuto condurre alla mitigazione del trattamento sanzionatorio. 2.1.1.

La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove e non individua illogicità manifesta e decisive del percorso motivazionale tracciato dalla Corte d'appello nella decisione di conferma della responsabilità del ricorrente. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale prendeva in esame le doglianze proposte con la prima impugnazione e riteneva che la rivalutazione delle emergenze probatorie contenuta nell'atto di appello si risolvesse nella proposta di valutazioni "congetturali" che erano solo indicative dell'approssimazione con cui era stata gestita l'operazione, ma che non erano non idonee a falsificare il quadro probatorio a carico degli imputati, tenuto conto che lo stesso e risultava corroborato da una serie di convergenti emergenze processuali (avvistamento dei ricorrenti nei minuti precedenti la tentata rapina insieme agli autori materiali; il fatto che Pezzullo avesse custodito il motociclo utilizzato per la rapina; contraddizioni degli appellanti; contatti telefonici; progettazione di un alibi).

La motivazione offerta non si può essere alcuna censura in questa sede. 3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

. • Dichiara inammissibile & ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno 12 settemb