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Sentenza — n. 43059/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding counterfeit goods confiscation due to tacit consent to expert report acquisition.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43059/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to confiscate counterfeit goods. The appellant argued that the expert report was inadmissible because it was acquired without explicit consent and prior examination of the expert. However, the court found that the parties' lack of opposition at the hearing constituted tacit consent to the report's acquisition.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 474-bis c.p.: The court establishes that tacit consent to the acquisition of investigative documents or expert reports is valid when the party's overall conduct is incompatible with opposing such measures.

Parole chiave

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tacit consent expert report admissibility confiscation of counterfeit goods procedural inadmissibility lack of opposition confisca di valori patrimoniali facoltà di astenersi dal testimoniare testimone a discarico

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 474-bis c.p.
e dal delitto previsto dall'art. 474, comma 2, cod.
Art. 648, comma 2, c.p.
Il Tribunale di Napoli Nord assolveva Loris Pennacchio del reato previsto dall'art. 648, comma 2, cod.
Art. 474, comma 2, c.p.
e dal delitto previsto dall'art. 474, comma 2, cod.
articolo 474-bis cod. pen
Confiscava ai sensi dell'articolo 474-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15624 del 15/12/2014
Sez. 3, n. 1727 del 11/11/2014
Sez. 3, n. 1727 del 11/11/2014, dep.
Sez. 2, n. 19679 del 06/05/2010
261927; Sez. 2, n. 19679 del 06/05/2010, Palamara, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PENNACCHIO LORIS nato il 08/02/1980 avverso la sentenza del 31/01/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'Avv. Giuseppina Auriemma insisteva per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Napoli Nord assolveva Loris Pennacchio del reato previsto dall'art. 648, comma 2, cod. pen. e dal delitto previsto dall'art. 474, comma 2, cod. pen., ritenendo non sussistente l'elemento soggettivo. Confiscava ai sensi dell'articolo 474-bis cod. pen. la merce contraffatta.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della contraffazione posta alla base della confisca. All'udienza del 4 dicembre 2018 veniva acquisita la perizia del Giannoni Mario senza consenso e senza preventiva escussione del tecnico, con conseguente inutilizzabilità della perizia 2.1.1. Il collegio riafferma che, in tema di formazione del fascicolo del dibattimento, il consenso alla richiesta della controparte di acquisizione allo stesso di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ovvero della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria (Sez. 5, n. 15624 del 15/12/2014, dep. 2015, De Luca, Rv. 263260 - 01;

Sez. 3, n. 1727 del 11/11/2014, dep. 2015, Pistis, Rv. 261927; Sez. 2, n. 19679 del 06/05/2010, Palamara, Rv. 247120). Nel caso in esame come rilevato dalla Corte d'appello (pag. 5 della sentenza impugnata) emergeva che la perizia era stata acquisita all'udienza del 4 dicembre 2018 nulla osservando le parti che avevano manifestato, così facendo, il consenso tacito alla sua acquisizione. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 202