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Sentenza — n. 43058/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to improper notification of citation to the defendant's former retained lawyer.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43058/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment and the first-instance sentence, ordering the case to be retried. The defendant argued that the citation was invalid because it was served on his former retained lawyer, who had been notified of the appointment of a new counsel, and on the office lawyer who had no contact with him. The court found the second ground for appeal unfounded as the defendant had already exhausted remedies for lack of knowledge, but declared the first ground valid because the appointment letter was indeed transmitted to the prosecution, rendering the prior notification to the former lawyer null and void.

Regesto Legislator

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Art. 178 cod. proc. pen.; Art. 420-bis cod. proc. pen.: When a defendant's appointment of a new lawyer is communicated to the prosecution, a prior citation served on the former lawyer is null, necessitating a new valid notification to ensure the defendant's effective presence.

Parole chiave

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nullity of citation retained lawyer notification change of counsel effective presence procedural nullity nomina del difensore d'ufficio notificazione valida procedimento di nomina

Disposizioni normative citate

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Art. 178 cod. proc. pen.
violazione di legge (art. 178 cod. proc. pen.): con i primi due motivi di ricorso si deduceva la nullità della notifica al difensore del decreto di citazione a giudizio in primo grado; si allegava che la nomina sarebbe stata comunicata alla Procura della Repubblica in data 7 marzo 2011; 2.2.
Art. 420-bis cod. proc. pen.
pen., si applica, infatti, solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n.
Art. 625-ter cod. proc. pen.
L'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., si applica, infatti, solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art.
Art. 175 cod. proc. pen.
67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma secondo, cod.
Law 28 aprile 2014, n. 67
art. 178 cod. proc. pen
violazione di legge (art. 178 cod. proc. pen.): con i primi due motivi di ricorso si deduceva la nullità della notifica al difensore del decreto di citazione a giudizio in primo grado; si allegava che la nomina sarebbe stata comunicata alla Procura della Repubblica in data 7 marzo 2011; 2.2.
art. 625-ter cod. proc. pen
L'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., si applica, infatti, solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art.
art. 420-bis cod. proc. pen
pen., si applica, infatti, solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n.
art. 175 cod. proc. pen
La Corte di appello, valutando fondata l'istanza, ha già disposto la restituzione dello Stamato nei termini per proporre appello ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992 - 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STAMATO TONINO nato a CASSANO ALLO IONIO il 10/12/1982 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'Avv. Cristofaro Salerno concludeva per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte d'appello di Bologna confermava la condanna di Tonino Stamato per il reato di ricettazione, ritenendo che le notifiche del decreto di citazione a giudizio di primo grado fossero state correttamente effettuate. La Corte riteneva che la nomina dell'avvocato di fiducia non era pervenuta presso l'autorità giudiziaria procedente - ovvero la Procura - dato che era stata trasmessa al Giudice delle indagini per le indagini preliminari, investito della richiesta di ammissione al patrocinio spese dello Stato. Pertanto, non essendo a conoscenza della nomina, la Procura aveva correttamente notificato il decreto di citazione al difensore di ufficio (nominato all'esito della rinuncia del primo difensore fiduciario).

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 178 cod. proc. pen.): con i primi due motivi di ricorso si deduceva la nullità della notifica al difensore del decreto di citazione a giudizio in primo grado; si allegava che la nomina sarebbe stata comunicata alla Procura della Repubblica in data 7 marzo 2011; 2.2. violazione di legge (art. 178 cod. proc. pen.): la notifica del decreto di citazione a giudizio del ricorrente presso il difensore di fiducia rinunciatario, presso il quale era stato eletto domicilio nella fase delle indagini, avrebbe impedito la conoscenza effettiva della vocatio in jus da parte del ricorrente, sicché il processo sarebbe stato illegittimamente celebrato in assenza dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 1.1.. L'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., si applica, infatti, solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente (Sez.

U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992 - 01). Nel caso in esame il ricorrente ha già denunciato che il procedimento di primo grado si era sviluppato senza che egli ne fosse venuto a conoscenza allegando che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato (a) presso il domicilio eletto presso il difensore rinunciatario e (b) presso l'avvocato di ufficio che non aveva avuto alcun contatto con lo Stamato. La Corte di appello, valutando fondata l'istanza, ha già disposto la restituzione dello Stamato nei termini per proporre appello ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. sicché risultano già esperiti (e non replicabili) i rimedi predisposti dall'ordinamento nel caso di processo svoltosi in "contumacia" ove venga accertata - come nel caso di specie - la mancata conoscenza del processo. 2.11 primo motivo è, invece, fondato in quanto dall'allegato n.

2) all'atto di appello emerge che Stamato aveva effettuato la nomina di Cristofaro Salerno presso l'ufficio matricola della Casa circondariale di Castrovillari e che tale nomina era stata trasmessa alla Procura di Bologna. Deve pertanto essere dichiara nulla la notifica del decreto di citazione a giudizio in Tribunale e di tutti gli atti conseguenti, ovvero le sentenze di primo e secondo grado. Gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il giorn