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Ordinanza — n. 42356/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant lacked standing to challenge the conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42356/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Barletta Lillo inadmissible and ordered him to pay court costs. Although the defendant argued for a review of the conviction based on evidence misinterpretation, the court found he was not a legitimate party to the appeal. Consequently, the appeal was processed de plano under specific procedural rules, resulting in its rejection without a merits review.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed by a person lacking legitimate standing must be declared inadmissible de plano without examining the merits of the alleged errors.

Parole chiave

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lack of standing de plano procedure inadmissible appeal legitimate party criminal procedure code prova facilitata ostacoli tecnici diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARLETTA LILLO nato a PATRICA il 30/04/1962 avverso la sentenza del 07/06/2023 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Frosinone in data 21 febbraio 2022 nei confronti di Barletta Lillo; rilevato che il ricorso, che deduce vizio di motivazione per travisamento della prova, risulta presentato personalmente dall'imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2023 Il Consigliere Estensore La Presidente