Cassation Court dismisses appeals against a settlement sentence as inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by the two defendants inadmissible. The lower court had applied a settlement sentence for robbery and attempted extortion, and the appeals argued for acquittal based on lack of motivation. The Court ruled that these arguments fall outside the specific grounds for appeal permitted by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, co. 2 bis; Art. 610, co. 5 bis cod. proc. pen.: Appeals against settlement sentences must strictly adhere to statutory grounds; arguments regarding lack of motivation for acquittal are inadmissible if not covered by the specific exceptions listed in the relevant article.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHIAVETTA MAURIZIO nato a CATANIA il 26/12/1971 CHIAVETTA GIUSEPPE nato a CATANIA il 12/12/2001 avverso la sentenza del 17/03/2023 del G.u.p. del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.u.p. del Tribunale di Catania, con sentenza in data 17 marzo 2023, applicava nei confronti di Chiavetta Maurizio e Chiavetta Giuseppe le pene concordate dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di rapina in concorso e tentata estorsione in concorso; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi di impugnazioni, proposte avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibili perché proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il congiunto motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa motivazione circa l'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (non costituente motivo ammissibile di ricorso:
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0), risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa del