Cassation appeal against appellate sentence under Art. 599-bis dismissed for inadmissible grounds outside statutory limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a sentence reducing penalties under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, arguing issues regarding evidence evaluation and criminal responsibility. The court ruled that complaints about omitted reasoning on these specific grounds fall outside the permissible scope of appeals under Article 599-bis, which strictly limits admissible grounds to the formation of will, prosecutor consent, and divergent pronouncements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals under Article 599-bis are admissible only for grounds concerning the formation of will, prosecutor consent, or divergent pronouncements, excluding complaints on omitted reasoning regarding evidence evaluation or criminal responsibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCARELLA ANDREA nato a LECCE il 15/12/1983 avverso la sentenza del 11/01/2023 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Lecce, con sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di Mancarella Andrea, in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione e danneggiamento seguito da incendio; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa motivazione circa i criteri di valutazione della prova e il giudizio di responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 599 bis, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2023 Il Consigliere Estensore L