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Ordinanza — n. 42351/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to comply with Art. 599-bis procedural requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42351/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the specific exceptions permitted under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the appellate court's decision to reduce the sentence based on a settlement agreement, arguing issues regarding the formation of intent and the denial of general mitigating circumstances. The court ruled that complaints about omitted reasoning or denied mitigating factors are only admissible if they relate to the validity of the settlement itself, not general sentencing errors, thus rejecting the appeal and ordering the payment of costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In appeals based on Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, admissibility is limited to grounds concerning the formation of the party's will to settle, the prosecutor's consent, and the content of the judge's ruling, excluding complaints about omitted reasoning or denied general mitigating circumstances.

Parole chiave

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Article 599-bis procedural requirements settlement agreement admissibility general mitigating circumstances omitted reasoning objection Cassation appeal inadmissibility rinuncia alle prestazioni d'assicurazione restituzione dei sussidi statali remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte d'appello di Bari, con sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte d'appello di Bari, con sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANTONIO nato a SAN SEVERO il 05/06/1976 avverso la sentenza del 08/11/2022 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Bari, con sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di Bevilacqua Antonio, in relazione ai reati di rapina aggravata e porto ingiustificato di un coltello; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che i motivi di ricorso, con cui si lamenta l'omessa motivazione circa la responsabilità dell'imputato e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, risultano proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 599 bis, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2023 Il Consi