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Ordinanza — n. 42350/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of statutory grounds regarding plea agreement sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42350/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted for challenging plea agreement sentencing. The appellant argued a lack of reasoning regarding statutory exemptions, but the court noted that appeals against such sentences are strictly limited to issues like the defendant's will, legal qualification errors, or sentencing illegality. Since the appellant's claim concerned substantive criminal responsibility rather than these narrow procedural grounds, the appeal was rejected and costs awarded.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing in plea agreements are strictly limited to defects in the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the sentence; claims regarding substantive criminal responsibility are inadmissible.

Parole chiave

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plea agreement sentencing inadmissible appeal statutory grounds criminal responsibility procedural defect motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione I.
Art. 444, cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Il GUP del Tribunale di Trani, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il GUP del Tribunale di Trani, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di riciclaggio meglio precisato in rubrica.
articolo 129 cod.proc.pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cod.proc.pen..
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da GALLO PIO VINCENZO SIMONE, nato a Cerignola il 7/5/2000 avverso la sentenza resa il 6 luglio 2023 dal GUP del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELUNO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GUP del Tribunale di Trani, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di riciclaggio meglio precisato in rubrica. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cod.proc.pen.. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione I. della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore Maria itiela Borsellino DEPOSITATO IN CANCELLAR1A SECONDA SEZIONE PENALE IL 17 OTT. 2023 IL FUNZIONARIO GIU