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Ordinanza — n. 42349/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation orders correction of material errors in appellate and cassation judgments regarding double benefits and costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42349/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the defense's request to correct material errors in the Appellate Court of Turin's judgment and its own cassation ruling. The defendants argued that the written judgments omitted the grant of double legal benefits and incorrectly condemned Cota Roberto to pay costs, despite these being read in court and detailed in the reasoning. The court ruled that because the appeals were not declared inadmissible, the errors resulting from a mere transcription defect must be corrected under Article 130 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; The Court of Cassation must correct material errors in judgments when they stem from a mere defect of exact transcription and the appeal is not inadmissible.

Parole chiave

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material error correction double legal benefits Criminal Procedure Code transcription defect judgment amendment procedural costs Cassazione ordinanza condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 130 cod. proc. pen.
89 e 104), manca l'indicazione, dopo l'espressione "pena principale", della frase "concede i doppi benefici di legge"; che tale errore, dovuto a mero difetto di esatta trascrizione del contenuto del dispositivo letto in udienza, deve essere corretto ai sensi dell'art. 130 cod.
art. 130 cod. proc. pen
89 e 104), manca l'indicazione, dopo l'espressione "pena principale", della frase "concede i doppi benefici di legge"; che tale errore, dovuto a mero difetto di esatta trascrizione del contenuto del dispositivo letto in udienza, deve essere corretto ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulle istanze proposte da: MONTARULI AUGUSTA nata a TORINO il 14/09/1983 COTA ROBERTO nato a NOVARA il 13/07/1968 per la correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza del 16/2/2023 della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e le istanze; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Coconnello, che ha chiesto disporsi la correzione degli errori materiali relativamente all'omessa indicazione della concessione dei doppi benefici agli imputati Montaruli Augusta e Cota Roberto

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Premesso che con sentenza pronunciata in data 16 febbraio 2023, n. 22027, la Corte di Cassazione decideva sui ricorsi proposti, tra gli altri, dagli imputati Cota Roberto e Montaruli Augusta avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Torino il 16 dicembre 2021, depositata il 22 febbraio 2022, n. 8579/2021; con istanza depositata il 31 maggio 2023 i difensori dell'imputato Cota Roberto hanno richiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nel testo del dispositivo riprodotto nella sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Torino il 16 dicembre 2021, depositata il 22 febbraio 2022, n. 8579/2021, in cui era omessa la dizione relativa alla concessione dei doppi benefici di legge, concessione che invece risultava sia nel dispositivo letto in udienza, sia nella motivazione della stessa sentenza; osservavano i difensori che, pur avendo formulato, in via subordinata rispetto all'accoglimento dell'impugnazione, identica istanza nella parte conclusiva del ricorso per cassazione proposto, nessuna statuizione era stata adottata dalla Corte di Cassazione; in ragione di ciò chiedevano provvedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza della Corte d'appello di Torino, su indicata, e per effetto della tempestiva formulazione della richiesta nel corpo del ricorso, la revoca della condanna del ricorrente alle spese del grado di giudizio definito con la sentenza della Corte di Cassazione; con analoga istanza depositata il 31 maggio 2023, i difensori dell'imputata Montaruli Augusta formulavano identica richiesta riguardante il medesimo errore materiale contenuto nella sentenza della Corte d'appello di Torino, indicata in precedenza, riguardo alla posizione della Montaruli; rilevato che dall'esame degli atti risulta che nel testo della sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Torino il 16 dicembre 2021, depositata il 22 febbraio 2022, n. 8579/2021, nei confronti, tra gli altri, degli imputati Cota Roberto e Montaruli Augusta, nella parte riguardante il dispositivo pronunciato nei confronti sia di Cota Roberto, che di Montaruli Augusta, a differenza di quanto indicato nel dispositivo letto in udienza e nelle parti della motivazione relative ai due imputati (per Cota Roberto, pagg. 75 e 104; per Montaruli Augusta, pagg. 89 e 104), manca l'indicazione, dopo l'espressione "pena principale", della frase "concede i doppi benefici di legge"; che tale errore, dovuto a mero difetto di esatta trascrizione del contenuto del dispositivo letto in udienza, deve essere corretto ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. da parte della Corte di Cassazione, poiché nei confronti degli odierni istanti non è stata dichiarata l'inammissibilità dei relativi ricorsi; conseguentemente, va altresì corretto l'errore materiale contenuto nella sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 16 febbraio 2023, n. 22027, nei confronti di Cota Roberto, poiché per effetto della tempestiva formulazione della richiesta di correzione già avanzata nel testo del ricorso in cassazione, deve esser eliminata la condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti di Cota Roberto, sia nel testo della motivazione che nel dispositivo della sentenza;la Cancelleria curerà gli adempimenti e le annotazioni conseguenti;

P.Q.M.

dispone correggersi l'errore materiale contenuto nella sentenza della Corte d'appello di Torino del 14 dicembre 2021, depositata il 24 febbraio 2022 n. 8579/2021, nella parte del dispositivo pronunciato nei confronti di Montaruli Augusta, nel senso di aggiungere, in prosecuzione della frase "pena principale" la frase "concede i doppi benefici di legge"; dispone correggersi l'errore materiale contenuto nella sentenza della Corte d'appello di Torino del 14 dicembre 2021 depositata il 24 febbraio 2022 n. 8579/2021, nella parte del dispositivo pronunciato nei confronti di Cota Roberto, nel senso di aggiungere, in prosecuzione della frase "pena principale" la frase "concede i doppi benefici di legge"; dispone altresì correggersi l'errore materiale contenuto nella motivazione e nel dispositivo della sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 16 febbraio 2023, n. 22027, nei confronti di Cota Roberto nel senso che è eliminata la condanna al pagamento delle spese processuali