Cassation court dismisses appeal for missing co-defendant interrogations and interception transcripts in bail review. The court rejects the claim that late-filed evidence was decisive for the detention order. The appeal is inadmissible due to lack of merit and generic arguments on bail needs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mattia Schininà inadmissible, upholding the lower court's confirmation of his pre-trial detention. Schininà argued that the trial court violated procedural rules by failing to transmit co-defendant interrogations and an environmental interception to the review tribunal, and claimed the evidence did not prove his moral complicity. The court ruled that the obligation to transmit documents applies only to those forming the basis of the bail request, which these later acts were not, and that the appeal's arguments on bail necessity were generic and failed to address the specific reasons for detention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The omission of transmission of certain procedural acts to the review tribunal does not render the detention order void if those acts were not decisive for the adoption of the measure, and appeals lacking specific confrontation with the court's reasoning on bail needs are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Schininà Mattia, nato a Firenze il 23/12/2002, avverso l'ordinanza del 06/05/2023 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore, Avv. Michele Savarese, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Firenze, in sede di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, emessa il 24 aprile krt 2023, che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di concorso in rapina aggravata e lesioni personali.
2. Ricorre per cassazione Mattia Schininà, deducendo:
1) violazione di legge per mancata trasmissione al Tribunale, nei termini previsti dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., degli interrogatori dei coindagati del ricorrente e della trascrizione dell'intercettazione ambientale del 24 aprile 2023, contenente i dialoghi tra gli indagati dopo che costoro erano stati resi edotti del provvedimento coercitivo emesso nei loro confronti. Il Tribunale avrebbe rigettato la richiesta di riesame basandosi sulle dichiarazioni rese dai coindagati del ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, depositati dal PM solo all'udienza di trattazione del riesame;
2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del concorso morale del ricorrente nei reati contestati. Si contesta in ricorso che vi siano elementi per affermare che l'indagato abbia svolto il ruolo di intermediario tra il mandante dei delitti (Emiliano Laurini) e l'esecutore materiale (Kevin Mingoia). Nulla emergerebbe dalle intercettazioni valorizzate nel provvedimento impugnato, come quella tra il ricorrente ed il di lui padre o quella tra il primo e la fidanzata, al contrario rivelative della sua estraneità al fatto;
3) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, mancando il pericolo di reiterazione e quello di inquinamento probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che l'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., pone l'obbligo in capo all'autorità giudiziaria procedente di trasmettere al Tribunale, entro cinque giorni dall'avviso, "gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta ad indagini". Vale a dire che l'obbligo sussiste solo per gli atti sui quali il Pubblico ministero ha ritenuto di fondare la richiesta di misura cautelare. Tali non sono, in quanto successivi all'adozione della misura e non fondanti la stessa, gli interrogatori di garanzia dei coindagati e l'intercettazione del 24 aprile 2023, coeva alla data del provvedimento coercitivo.
In ogni caso, deve ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini cíjR dell'applicazione della misura, spettando all'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito tale carattere" (Sez. 3, n. 25632/2018, Rv. 273348-01). E' evidente - e tanto si trae dalla lettura del provvedimento impugnato - che gli atti dei quali il ricorrente assume il deposito tardivo, in quanto successivi alla adozione del provvedimento coercitivo, non potevano essere stati determinanti per la sua adozione. 2.11 secondo motivo è manifestamente infondato poiché, anche al di là delle dichiarazioni dei coindagati - comunque confermative del ruolo concorsuale del ricorrente - il ricorso tenta di offrire una non consentita lettura di merito del significato delle intercettazioni valorizzate dal Tribunale, in particolare dai passaggi dei dialoghi trasfusi ai fgg. 5-7 del provvedimento impugnato, non richiamati in ricorso, dai quali è stato tratto il convincimento, immune da vizi logico-ricostruttivi rilevabili in questa sede, che il ricorrente avesse avuto contezza delle intenzioni delittuose del coindagato Laurini nei confronti della vittima e lo avesse agevolato nel presentargli il Mingoia che sarebbe stato l'esecutore materiale del delitto della cui esecuzione egli era stato messo a conoscenza, avendo partecipato all'incontro tra gli indagati nel quale era stato pianificato il misfatto.
Nel che, il concorso dell'indagato nei reati contestati.
3. Il terzo motivo è generico poiché il ricorrente, in punto di esigenze cautelari, ha del tutto omesso di confrontarsi con la motivazione offerta dal Tribunale, rivelativa della intenzione del ricorrente di inquinare le indagini, manifestata nella intercettazione del 24 aprile 2023, nonché, quanto al pericolo di reiterazione, dalla premeditazione dell'evento e dalla sua gravità in termini di violenza esercitata sulla vittima. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.a