Criminal appeal dismissed because the applicant personally filed the petition instead of using a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the applicant, Zykov Kostyantyn, personally submitted the petition rather than engaging a registered defense attorney. Although the applicant argued for personal standing based on substantive rights, the court distinguished between the right to appeal and the procedural requirement for technical representation. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, Art. 613 c.p.p.; While substantive entitlement to appeal remains with the party, the concrete exercise of this right requires representation by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZYKOV KOSTYANTYN nato il 09/10/1973 avverso l'ordinanza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Zykov Kostyantyn ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte di Appello di Trieste, in data 20/4/2023, ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato presentata nell'interesse del predetto il 19/1/2023 in relazione alla sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Trieste divenuta definitiva 1'8/5/2021. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, infatti, non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione ( cfr.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010. In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 20001 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 14 settembre 2023 Il Consigliere estensore mperiali DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 11 OTT. 2023 IL FUNI‘