Sentenza — n. 42345/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon istanza presentata al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in qualità di giudice dell'esecuzione Simone Fazzari, a mezzo del suo difensore avv. Cesare Galloni, deduceva di aver potuto visionare solo in data 23/05/2022 gli atti di un procedimento penale a suo carico definito con sentenza di applicazione della pena di anni quattro di reclusione, pronunciata mentre egli era detenuto e ricoverato in condizioni di incoscienza presso il centro clinico della CC di Firenze, e di aver così constatato che la richiesta di applicazione pena era stata concordata da difensore privo di procura speciale. Chiedeva, pertanto, di annullare o revocare la sentenza predetta o, in subordine, rimettere l'imputato in termini per l'impugnazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 30 d.p.r. 445/2000, art. 444 cod. proc. pen, art. 175 comma 1 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42345/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza del 29/12/2022 il GIP, nella qualità di giudice dell'esecuzione, rilevava la propria incompetenza in ordine all'annullamento o revoca della sentenza e rigettava perché tardiva la richiesta di remissione in termini per l'impugnazione, rilevardo essere trascorsi più di dieci giorni dalla conoscenza del procedimento, avendo il ricorrente avuto conoscenza di questo non già con l'acquisizione di copia degli atti, bensì quando ebbe a chiedere l'applicazione dell'indulto. Rilevava, altresì, che comunque la procura speciale di cui sopra, redatta in stampatello, era stata sottoscritta dal ricorrente, identificato dal p.u. ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 445/2000.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAZZARI SIMONE nato a ROMA il 18/05/1978 avverso l'ordinanza del 17/01/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria depositata in data 28/7/2023, con la quale il difensore del Fazzari, avv. CESARE GALLONI, insistito per l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. N. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
1. Con istanza presentata al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in qualità di giudice dell'esecuzione Simone Fazzari, a mezzo del suo difensore avv. Cesare Galloni, deduceva di aver potuto visionare solo in data 23/05/2022 gli atti di un procedimento penale a suo carico definito con sentenza di applicazione della pena di anni quattro di reclusione, pronunciata mentre egli era detenuto e ricoverato in condizioni di incoscienza presso il centro clinico della CC di Firenze, e di aver così constatato che la richiesta di applicazione pena era stata concordata da difensore privo di procura speciale. Chiedeva, pertanto, di annullare o revocare la sentenza predetta o, in subordine, rimettere l'imputato in termini per l'impugnazione.
2. Con ordinanza del 29/12/2022 il GIP, nella qualità di giudice dell'esecuzione, rilevava la propria incompetenza in ordine all'annullamento o revoca della sentenza e rigettava perché tardiva la richiesta di remissione in termini per l'impugnazione, rilevardo essere trascorsi più di dieci giorni dalla conoscenza del procedimento, avendo il ricorrente avuto conoscenza di questo non già con l'acquisizione di copia degli atti, bensì quando ebbe a chiedere l'applicazione dell'indulto. Rilevava, altresì, che comunque la procura speciale di cui sopra, redatta in stampatello, era stata sottoscritta dal ricorrente, identificato dal p.u. ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 445/2000.
3. Il Fazzari ha proposto opposizione avverso tale pronuncia, chiedendo "la remissione in termini per l'impugnazione, con ogni conseguente statuizione", ed il GIP il 17/1/2023 ha dichiarato non luogo a provvedere su tale istanza, rilevando che l'ordinanza di rigetto della richiesta di remissione in termini può essere oggetto di ricorso per cassazione.
4. Il Fazzari ha, quindi, proposto ricorso per cassazione con il quale, reiterando le deduzioni di cui all'atto di opposizione avverso l'ordinanza del GIP in data 29/12/2022, ha chiesto l'annullamento del provvedimento di non luogo a provvedere in data 17/1/2023 e, comunque, l'accoglimento dei motivi proposti con l'opposizione all'esecuzione.
5. Con requisitoria scritta in data 3/7/2023 il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
6. Il difensore del Fazzari, avv. Cesare Galloni, ha depositato in data 28/7/2023 memoria difensiva con la quale ha insistito nell'assunto secondo cui quella che il ricorso definisce una mera bozza di procura speciale al difensore in data 22/10/2008, per proporre istanza ex art. 444 cod. proc. pen., non poteva essere autenticata dal personale di polizia penitenziaria, privo di funzioni notarili.
7. Il ricorso è inammissibile, per l'assorbente ragione della tardività dell'istanza di remissione in termini per impugnare la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa nei suoi confronti in data 10/12/2018, depositata il 12/12/2018, e divenuta irrevocabile in data 24/9/2019 per difetto di impugnazione. Con l'ordinanza del 29/12/2022, oggetto dell'opposizione proposta dal ricorrente, si è evidenziato, infatti, che in data 14/3/2014 il GIP del Tribunale di Roma„ su richiesta dello stesso Fazzari, ha disposto l'applicazione dell'indulto in relazione ai fatti di cui alla citata sentenza ex art.444 cod. proc. pen.: atteso anche che tale circostanza non viene nemmeno contestata dal ricorrente, deve allora riconoscersi che la conoscenza della sentenza, evidenziata dalla richiesta di applicazione dell'indulto, non consente di far decorrere dall'acquisizione - in data 23/05/2022 - di copia degli atti del procedimento, richiesti dopo diversi anni, il termine di dieci giorni per avanzare istanza di rimessione in termini per l'impugnazione, posto dall'art. 175 comma 1 cod. proc. pen., ormai scaduto sin dal marzo 2014.
8. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. nen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 14 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente 9 1,‘ Lucia weriali etta Rosi DEPOSITATO IN CANCELLARIA