Italian Court annuls appeal judgment for omitting ruling on civil claim of unjust enrichment in abbreviated criminal trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appeal judgment regarding the civil claim of unjust enrichment because the first-instance court failed to rule on this specific charge. The defense argued that the appellate court erred by treating a lack of reasoning as a curable defect rather than an absolute nullity due to the omission of a decisive ruling. Consequently, the case was remitted to the civil court for a new trial limited to the unjust enrichment claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 426, 604, 545, 622 c.p.p.; When a first-instance judgment omits a ruling on a specific charge, the second-instance court must declare nullity limited to that charge and remand the case for a new trial on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: dalla parte civile HIGGON GARY LEON nato il 24/02/1952 nel procedimento a carico di: TERRENO RUBEN nato a SAVIGLIANO il 27/02/1996 avverso la sentenza del 31/05/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. Mauro Roberto, nell'interesse della parte civile, che ha chiesto accogliersi il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv.
Federico Racca, nell'interesse di Terreno Ruben che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN! FATTO 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la sentenza di assoluzione, per non aver commesso il fatto, pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Cuneo in data 9 giugno 2020 nei confronti di Terreno Ruben, in relazione agli addebiti di tentata estorsione (capo 1) ed appropriazione indebita aggravata (capo 2).
2. Ha proposto ricorso la difesa della parte civile Higgon Ga ry Leon deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 426 e 604 cod. proc. pen.; la sentenza di primo grado era stata impugnata con l'appello sia dal P.M. che dalla parte civile, deducendo l'omessa pronuncia del G.u.p. in relazione all'imputazione di appropriazione indebita di cui al capo 2) relativamente alla posizione di Terreno Ruben, come risultava dal dispositivo di quella decisione; la Corte d'appello, equivocando il motivo di impugnazione, aveva ritenuto che il difetto di motivazione in ordine alla pronuncia assolutoria potesse essere colmato dalla sentenza di secondo grado, mentre la censura riguardava non la carenza della motivazione, ma l'omessa pronuncia su uno dei capi di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio, integrante un'ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 545, comma 3, cod. proc. pen. 2.1.
Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione all'esclusione del concorso nella condotta di appropriazione ascrivibile al genitore Terreno Alessandro (deceduto nel corso del procedimento) con errata valutazione del materiale probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Dall'esame del dispositivo letto in udienza e di quello trascritto nella sentenza di primo grado risulta che l'assoluzione dell'imputato è stata pronunciata relativamente al reato di cui al capo A) - il delitto di tentata estorsione - (dovendosi intendere richiamato il reato di cui al capo 1); nessuna statuizione, invece, è stata adottata in ordine alla diversa imputazione di cui al capo 2), relativa al delitto di appropriazione indebita Il confronto tra la richiesta di rinvio a giudizio e il contenuto del dispositivo fa emergere in modo chiaro e inequivocabile l'omessa decisione in relazione al capo d'imputazione riguardante il delitto di appropriazione indebita; il che integra vizio, rilevabile d'ufficio (Sez. 6, n. 39435 del 14/07/2017, Ammendola, Rv. 271710 - 01), poiché la sentenza che manchi del dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti dell'imputato è inesistente (Sez. 2, n. 29427 del 15/06/2011, Ferrari, Rv. 251027 - 01).La Corte territoriale, nel richiamare il costante principio secondo il quale in caso di difetto di motivazione della decisione di primo grado, il giudice di secondo grado non può dichiarare la nullità della prima pronuncia ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze, in quanto la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integra uno dei casi di nullità del giudizio espressamente sanciti dall'art. 604 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 19246 del 30/03/2017, Speca, Rv. 270070 - 01;
Sez. 5, n. 727 del 09/02/2000, Gemignani, Rv. 215726 - 01; Sez. 3, n. 4562 del 21/02/1994, Marconi, Rv. 197335 - 01), ha errato nell'applicarlo al caso in esame ove non si lamentava, dalla parte pubblica e dalla parte civile, la carenza della motivazione della sentenza di assoluzione, bensì la mancanza della statuizione decisoria sul punto.
2. La fondatezza del motivo di ricorso (che comporta l'assorbimento del secondo motivo) impone, pertanto, l'annullamento della sentenza di primo e secondo grado, limitatamente all'omessa pronuncia relativa all'imputazione di appropriazione indebita aggravata, atteso che l'impugnazione aveva avuto ad oggetto esclusivamente il fatto illecito derivante dall'ipotizzata condotta di appropriazione indebita (poiché «nel caso in cui il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare su alcuni capi di imputazione, il giudice d'appello deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata limitatamente ai capi di imputazione sui quali è mancata la pronunzia, e decidere nel merito sugli eventuali altri capi»: Sez. 2, n. 9534 del 13/02/2008, Galli, Rv. 239549 - 01); il che comporta la trasmissione degli atti al giudice civile, competente in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., dovendosi procedere a nuovo giudizio in quella sede (considerata la definitività della sentenza agli effetti penali, in difetto di proposizione del ricorso da parte del P.M.).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile co