Sentenza — n. 41709/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 19 novembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno applicava a Terrestre Francesco, indagato per rapina aggravata e altri reati, la misura degli arresti domiciliari, ordinanza che veniva confermata dal Tribunale di Salerno in sede di riesame; con ordinanza del 28 aprile 2023 il Tribunale di Nocera Inferiore, in sede dibattimentale, sostituiva la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria; a seguito di appello del Pubblico Ministero, il Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza del 22 maggio 2023, ripristinava la misura degli arresti domiciliari a carico di Terrestre. 1.1 Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Terrestre rilevando che l'indagato era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal 19.11.2021 e che, a differenza di altri indagati, egli rispondeva solo di fatti avvenuti tre anni addietro (23.01.2018); non corrispondeva al vero che il Tribunale di Nocera Inferiore avesse sostituito la misura solo in considerazione del decorso del tempo dal fatto, posto che era invece stato tenuto conto del tempo trascorso dall'applicazione della misura, indicando come ulteriori elementi di valutazione la emersa non intraneità al contesto associativo/delinquenziale dell'indagato ed il rispetto delle prescrizioni Anche l'affermata intangibilità del giudicato cautelare -prosegue il difensore- risultava illogica ed apodittica, allorchè si insisteva sulla personalità criminale di Terrestre e dei suoi rapporti con gli altri indagati, quando invece dall'istruttoria dibattimentale era emerso il contrario; illogica era anche la motivazione del Tribunale del riesame circa l'attualità della pericolosità a distanza di oltre cinque anni dalla commissione del fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 303 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41709/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TERRESTRE FRANCESCO nato a SCAFATI il 13/07/1990 avverso l'ordinanza del 22/05/2023 del TRIB. LIBERTA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 novembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno applicava a Terrestre Francesco, indagato per rapina aggravata e altri reati, la misura degli arresti domiciliari, ordinanza che veniva confermata dal Tribunale di Salerno in sede di riesame; con ordinanza del 28 aprile 2023 il Tribunale di Nocera Inferiore, in sede dibattimentale, sostituiva la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria; a seguito di appello del Pubblico Ministero, il Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza del 22 maggio 2023, ripristinava la misura degli arresti domiciliari a carico di Terrestre. 1.1 Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Terrestre rilevando che l'indagato era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal 19.11.2021 e che, a differenza di altri indagati, egli rispondeva solo di fatti avvenuti tre anni addietro (23.01.2018); non corrispondeva al vero che il Tribunale di Nocera Inferiore avesse sostituito la misura solo in considerazione del decorso del tempo dal fatto, posto che era invece stato tenuto conto del tempo trascorso dall'applicazione della misura, indicando come ulteriori elementi di valutazione la emersa non intraneità al contesto associativo/delinquenziale dell'indagato ed il rispetto delle prescrizioni Anche l'affermata intangibilità del giudicato cautelare -prosegue il difensore- risultava illogica ed apodittica, allorchè si insisteva sulla personalità criminale di Terrestre e dei suoi rapporti con gli altri indagati, quando invece dall'istruttoria dibattimentale era emerso il contrario; illogica era anche la motivazione del Tribunale del riesame circa l'attualità della pericolosità a distanza di oltre cinque anni dalla commissione del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Premesso il consolidato principio secondo cui l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa (e che comunque rilevano solo i termini ex art. 303 cod. proc. pen. per cui, se gli stessi non sono decorsi, è irrilevante da quando il soggetto sia detenuto), siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (da ultimo, Sez.2. n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590Si), il Tribunale ha richiamato il "giudicato cautelare" formatosi in seguito all'ordinanza applicativa della misura emessa dal Giudice per le indagini preliminari in data 19.12.2021, confermata dal Tribunale in sede di riesame, e la mancanza di ulteriori elementi di valutazione rispetto ai profili già esaminati, osservando che nell'ordinanza impugnata erano stati ' ingiustificatamente svalutati gli elementi che corroboravano il quadro indiziario e cautelare; su tale motivazione il ricorso propone inammissibili censure di merito Inoltre, dall'analisi del provvedimento impugnato non si rinvengono carenze motivazionali, avendo il Tribunale evidenziato come l'indagato abbia riportato una condanna per fatti commessi successivamente a quelli di cui all'ordinanza impugnata, e ritenuto irrilevante il tempo trascorso dall'applicazione della misura, richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la valutazione da compiersi è complessiva e riferita alla fattispecie di reato ed alla sua gravità, posta in relazione al tempo trascorso dalla sua realizzazione ed attualizzata ai fini della prognosi di reiterazione)." (Sez.5, n. 39792 del 29/05/2017, Saracino, Rv. 271119).
3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg, esec. cod. proc. pen.