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Sentenza — n. 41708/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal court judgment for lack of reasoning regarding conviction for money laundering.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41708/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation court annulled the appeal court's judgment without remittal due to a severe lack of reasoning. The defendant argued the original decision was insufficient because it confirmed the first-instance conviction for money laundering without explaining the specific grounds, noting that the reasoning was added later as a separate page. The court ruled that this procedural defect rendered the judgment legally flawed and necessitated its annulment for the case to be retried.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A judgment is annulled if it fails to provide the necessary reasoning to justify the decision, as seen when the core justification is added post-deposit or remains entirely absent.

Parole chiave

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lack of reasoning money laundering conviction procedural defect cassation annulment insufficient motivation risarcimento per atto illecito eccezione di illegalità causa illecita

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL FASSI RACHID nato il 12/12/1985 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTAPPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; - e

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di El Fassi Rachid ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 15/12/20122, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la sentenza era priva di motivazione, in quanto constava di due sole affogliazioni, nelle quali non veniva specificate in alcun modo le ragioni per le quali era stata confermata la decisione di primo grado

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. 1.1 La motivazione della sentenza, come eccepito dal difensore, è contenuta in sole due pagine (pagina 1 e pagina 2), nelle quali non viene affatto spiegato perché la sentenza di primo grado dovesse essere confermata; soltanto dopo la richiesta del magistrato di questa Corte addetto allo spoglio dei fascicoli è stata aggiunta una pagina (non a caso, denominata "1 bis") contenente i motivi della decisione. Significativa sul punto è anche la risposta fornita dalla Cancelleria della Corte di appello di Bologna che, a seguito della richiesta di inviare copia integrale della sentenza impugnata, precisa che la sentenza era "lacunosa" anche nell'originale, per cui la pagina 1-bis è stata creata soltanto successivamente al deposito della sentenza, come peraltro precisato anche in calce alla suddetta pagina, nella quale si trova scritto "pagina integrata in data 19/6/2023". Pertanto, si è verificato un caso di motivazione mancante, che impone M l'annullamento della sentenza impugnata. "la Ct- j O (1)

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. \42U