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Sentenza — n. 41700/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41700/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41700/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COCCIA ROBERTO ANTONIO nato a LUCERA il 13/05/1962 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; il Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI ha concluso in forma scritta chiedendo l'annullamento con rinvio Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020.Motivi della decisione Coccia Roberto Antonio ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che il 5 ottobre 2021 haa confermato in punto responsabilità la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per appropriazione indebita di 296 testi giuridici per un valore di euro 9.904,00 concedendogli i doppi benefici di legge.

Regesto Legislator

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articolo 131 bis cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 578 cod.proc.pen; Sentenza — n. 41700/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 578 cod.proc.pen. devono essere confermate le statuizioni civili. La sentenza deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per essere reato estinto per prescrizione.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero revoca della sospensione condizionale controllo della commisurazione della pena cancellazione dall'albo avvocati revisione della sentenza penale abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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articolo 131 bis cod. pen
Deduce il ricorrente omessa motivazione con riguardo alla richiesta avanzata con i motivi d'appello di non punibilità ai sensi dell'articolo 131 bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod.
art. 578 cod.proc.pen
Ai sensi dell'art. 578 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COCCIA ROBERTO ANTONIO nato a LUCERA il 13/05/1962 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; il Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI ha concluso in forma scritta chiedendo l'annullamento con rinvio Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020.Motivi della decisione Coccia Roberto Antonio ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che il 5 ottobre 2021 haa confermato in punto responsabilità la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per appropriazione indebita di 296 testi giuridici per un valore di euro 9.904,00 concedendogli i doppi benefici di legge.

Deduce il ricorrente omessa motivazione con riguardo alla richiesta avanzata con i motivi d'appello di non punibilità ai sensi dell'articolo 131 bis cod. pen. Il ricorrente ha presentato conclusioni scritte. Il ricorso è fondato. Effettivamente i giudici di appello hanno omesso pronuncia in punto declaratoria di non punibilità ai sensi dell'articolo 131 bis cod. pen. Il reato il 16.3.2022, nelle more del ricorso per Cassazione, si è però prescritto per decorrenza del termine massimo di prescrizione pari ad anni 7 e mesi 6. La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica.

Ai sensi dell'art. 578 cod.proc.pen. devono essere confermate le statuizioni civili. La sentenza deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per essere reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Roma 03/05/2023 Il Consigliere estensore Il Preside te Giovanna Verga Geppino/ S i TAT O 13 OTT 209 SECONDA SEZIONE PENALE Il Funztona