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Sentenza — n. 41378/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal sentence for extortion requalification due to violation of preliminary hearing procedural rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41378/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's sentence without remittal, ordering the transmission of files to the Public Prosecutor. The appellant argued that the appellate court violated procedural nullity rules by reclassifying the crime from arbitrary exercise to extortion without holding the required preliminary hearing. The court held that when an appellate court requalifies a crime to one requiring a preliminary hearing that was not previously held, it must annul the judgment and return the case to the prosecutor rather than proceeding ex officio.

Regesto Legislator

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Art. 521 bis cod. proc. pen.; Art. 597 cod. proc. pen.: When an appellate court requalifies a fact into a crime requiring a preliminary hearing that was not held, it must annul the judgment and transmit the files to the Public Prosecutor, rather than proceeding ex officio on the merits.

Parole chiave

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requalification of crime preliminary hearing requirement procedural nullity appellate jurisdiction limits transmission to prosecutor obbligo di restituzione modificazione della servitù violazione dei doveri di servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 521 bis cod. proc. pen.
: - inosservanza di norme processuali penali stabilite a pena di nullità posto che la riqualificazione del fatto nel più grave reato di estorsione aveva determinato la violazione della precisa disposizione di cui all'art. 521 bis cod.proc.pen.
Art. 597 cod. proc. pen.
Ed invero seppure l'art. 597 comma terzo cod.proc.pen.
Art. 598 cod. proc. pen.
E tale disposizione, per effetto del generale richiamo contenuto nell'art. 598 cod.proc.pen.
Art. 393 cod. pen.
Art. 629 cod. pen.
art. 173 disp.att. cod. proc. pen
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della responsabile civile Service Lines s.r.I., Avv.to Pensa, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
art. 521 bis cod.proc.pen
: - inosservanza di norme processuali penali stabilite a pena di nullità posto che la riqualificazione del fatto nel più grave reato di estorsione aveva determinato la violazione della precisa disposizione di cui all'art. 521 bis cod.proc.pen.
art. 598 cod.proc.pen
E tale disposizione, per effetto del generale richiamo contenuto nell'art. 598 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8141 del 12/12/2019
Sez. 6, n. 22813 del 03/05/2016
tuttavia, tale regola vale solo quando il reato nella qualificazione originaria richieda di per sé l'udienza preliminare e non quando la necessità dell'udienza preliminare discenda dalla riqualificazione operata in sede di giudizio (Sez. 6, n. 22813 del 03/05/2016, Majer ed altro, cit.;
Cass. Sez. 1, n. 43230 del 4/11/2009
Cass. Sez. 1, n. 43230 del 4/11/2009,Pigozzi, 245118).
Sez. 2, n. 18937 del 05/03/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOCIETÀ SERVICE LINES S.R.L. avverso la sentenza del 27/04/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.1 La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 27 aprile 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Torino del 12 febbraio 2020 riqualificato il reato di esercizio arbitrario contestato a Lampasi Maria Caterina in quello di estorsione, confermava la condanna alla pena di legge inflitta in primo grado, oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della responsabile civile Service Lines s.r.I., Avv.to Pensa, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. : - inosservanza di norme processuali penali stabilite a pena di nullità posto che la riqualificazione del fatto nel più grave reato di estorsione aveva determinato la violazione della precisa disposizione di cui all'art. 521 bis cod.proc.pen. che prevede l'obbligo di restituzione degli atti al p.m. in caso il diverso reato preveda l'udienza preliminare; - difetto di motivazione quanto alle precise doglianze svolte con l'atto di appello con riferimento . alla sussistenza della responsabilità civile della ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il primo motivo è fondato e deve pertanto essere accolto. Come esattamente osservato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni e rappresentato dalla difesa la corte di appello riqualificato il fatto in estorsione avrebbe dovuto rimettere gli atti al pubblico ministero così come precisamente previsto dall'art. 521 bis cod.proc.pen.. Ed invero seppure l'art. 597 comma terzo cod.proc.pen. preveda espressamente, nell'ambito della potestà del giudice di appello, la possibilità di riqualificazione del fatto anche nei sensi di una fattispecie più grave, tale potere deve pur sempre essere coordinato con la disciplina dettata dall'art. 521 bis comma primo cod.proc.pen. secondo cui, quando dalla diversa qualificazione giuridica risulti che per il reato è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

E tale disposizione, per effetto del generale richiamo contenuto nell'art. 598 cod.proc.pen. deve ritenersi applicabile anche al giudizio di appello. Va, quindi, rilevato che il potere di qualificazione, fermi i limiti rivenienti dai noti arresti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a partire dalla sentenza Drassich c. Italia, non è comunque incondizionato, e ciò significa che la qualificazione giuridica del fatto compete al Giudice e che peraltro la stessa è consentita entro determinati limiti, dovendosi altrimenti prendere atto del regime applicabile in relazione al reato così come riqualificato (Sez. 6, n. 22813 del 03/05/2016, Rv. 267133).

Nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione si è affermato al proposito che in tema di giudizio di legittimità, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al pubblico ministero qualora il giudice di appello, avendo dato al fatto una nuova e diversa qualificazione giuridica, ritenendo il reato tra quelli per i quali è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare e questa non si sia tenuta, ha giudicato nel merito dell'imputazione anziché disporre l'annullamento della sentenza di primo grado e la regressione del procedimento, al fine di consentire il recupero dell'udienza preliminare (Sez. 6, n. 8141 del 12/12/2019, Rv. 278356 - 01).

Invero sebbene in tema di udienza preliminare l'art. 550, comma 3, cod. proc. pen. prevede che nel caso di esercizio dell'azione penale mediante citazione diretta per reato per il quale è prevista l'udienza preliminare la relativa eccezione è proposta entro i termini di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen.. tuttavia, tale regola vale solo quando il reato nella qualificazione originaria richieda di per sé l'udienza preliminare e non quando la necessità dell'udienza preliminare discenda dalla riqualificazione operata in sede di giudizio (Sez. 6, n. 22813 del 03/05/2016, Majer ed altro, cit.;

Cass. Sez. 1, n. 43230 del 4/11/2009,Pigozzi, 245118). Qualora alla qualificazione si addivenga nel giudizio di appello, dovrà quindi recuperarsi l'operatività dell'art. 521-bis cod. proc. pen., con conseguente travolgimento del processo attraverso l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado e trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente in primo grado.Proprio con specifico riferimento al rapporto tra artt. 393 e 629 cod.pen., è stato affermato che è nulla, per violazione del principio di correlazione con l'accusa, la sentenza di condanna per il reato di tentata estorsione emessa in seguito alla riqualificazione dell'imputazione di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto la contestazione di un reato meno grave non può contenere in sé quella del reato più grave (Sez. 2, n. 18937 del 05/03/2019, Rv. 275775 - 01).

L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare che il giudice di appello che investito del ricorso dell'imputato o del responsabile civile intenda dare al fatto di esercizio arbitrario per cui è intervenuta condanna in primo grado la diversa qualificazione giuridica di estorsione, non può procedervi d'ufficio ma deve rimettere gli atti al pubblico ministero perché si proceda a seguito di rituale citazione per l'udienza preliminare. Nel caso di specie, rispetto agli originari delitti di appropriazione indebita ed esercizio arbitrario, per i quali si era proceduto a citazione diretta, non risulta essere stata tenuta l'udienza preliminare ed il giudice di appello, pertanto, non poteva procedere d'ufficio alla riqualificazione.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al pubblico ministero di Torino. Il secondo motivo è assorbito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Torino per l'ulteriore corso. Roma, 28 settembre 2023 IL CONSIGLIERET. zi Piair 1 IL PRESIDENTE Elisabetta R