Italian Supreme Court allows appeal on motive for exemption from punishment due to erroneous transcript of victim's statement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione partially allowed Daniele Amato's appeal against his conviction for aggravated property damage. The defense argued that the lower court incorrectly denied a statutory exemption from punishment because the transcript of the victim's statement falsely claimed the act was motivated by revenge as an ex-employee. The court found this error in the transcript to be substantial and capable of altering the assessment of the defendant's motive. Consequently, the sentence was annulled regarding the exemption from punishment, and the case was remitted for a new evaluation of the motive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis c.p.; Art. 625 n.7 c.p.; Art. 635 c.p.: When a transcript of a victim's statement contains errors regarding the defendant's motive that are capable of altering the statutory assessment of exemption from punishment, the judgment must be annulled on that point to allow for a new evaluation of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMATO DANIELE nato a TORINO il 04/06/1975 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; letta la memoria del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso letta la memoria dell'Avv. GUALTIERI MAURO per l'imputato che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23.8 d.l. 137/20
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del tribunale di Rimini che aveva condannato Daniele Amato alla pena di giustizia per il reato di danneggiamento aggravato.
2. L'imputato, nel presentare il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, formula i seguenti motivi: - inosservanza/erronea applicazione dell'art.635, comma 2 n.2 e 625 n.7 c.p.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con travisamento della prova: la presenza delle telecamere di sicurezza, unitamente all'immediato intervento della persona offesa escludono l'applicabilità dell'aggravante contestata; la motivazione addotta si riferisce ad una giurisprudenza obsoleta che non si attaglia al caso di specie. - inosservanza ed erronea applicazione dell'art.131 bis c.p.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: la giustificazione addotta per negare l'invocato beneficio è errata poiché fa riferimento ad una circostanza (che la persona offesa fosse stato in passato il datore di lavoro dell'imputato e che il danneggiamento fosse uno strascico della cessazione del rapporto di lavoro) che non ha alcun fondamento; - Inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 69 c.p. nonché contraddittorietà e manifeste logicità della motivazione con travisamento della prova: il rigetto della richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche a seguito dell'intervenuto risarcimento del danno è basato su una motivazione illogica e contraddittoria in quanto l'imputato non è mai stato dipendente della persona offesa e pertanto la sua condotta non è stata dettata da una eccessiva ed ingiustificata vendetta contro il suo ex datore di lavoro.
3. Con memoria inviata per mail il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; replicando con lo stesso mezzo, la difesa dell'imputato ha contestato le argomentazioni addotte nella memoria del Procuratore Generale insistendo per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato, il secondo è fondato ed il terzo è assorbito.
2. La correttezza della contestazione dell'aggravante deriva dalla natura e dalla conformazione dei luoghi, come accertato da entrambi i giudici di merito che si sono occupati della vicenda. Correttamente è stato allora affermato che l'area ove è avvenuto il danneggiamento della vettura della persona offesa, a prescindere dalla natura pubblica o privata, è aperta alla pubblica circolazione, trattandosi del parcheggio di negozi in struttura industriale (capannone) per loro precipua destinazione è atta a fornire parcheggio a quivis de populo, in particolare se cliente. Si è poi adeguatamente evidenziato che l'installazione di una telecamera, accorgimento diretto a consentire l'eventuale identificazione del malintenzionato, è del tutto inidonea a costituire un presidio effettivo a tutela della proprietà privata, come avvenuto in questo caso, ove l'imputato ha potuto agire prima di essere individuato (ex multis, Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015 Imp. Scalambrieri Rv. 265808 - 01).
2. Fondato è invece il secondo motivo di ricorso, atteso l'esito della valutazione effettuata dal giudice dei presupposti per la applicazione dell'art.131 bis c.p.. Si è negato il beneficio per la gravità del fatto, individuata in particolare nel movente ritenuto sproporzionato poiché legato ad una ingiustificata ed eccessiva vendetta nei confronti dell'ex datore di lavoro. La Corte Territoriale pare essere pervenuta a tale conclusione sulla base della lettura del verbale d'udienza.Tuttavia, la difesa, con il presente ricorso ha segnalato - allegando ai fini dell'autosufficienza il verbale - l'errata trascrizione delle parole della persona offesa.
Infatti - secondo l'assunto difensivo - la condotta per la quale il ricorrente è stato condannato non fu dovuta ad una vendetta dell'Amato nella sua qualità di ex dipendente (così come ritenuto dalla Corte per negare il beneficio di cui all'art. 131-bis c.p.) ma ad una vendetta dell'Amato come cliente, per di più inesperto, che era rimasto insoddisfatto del comportamento della persona offesa. Poiché la suddetta censura, nei termini in cui è stata dedotta, appare fondata, la sentenza, va, sul punto, annullata, sì da consentire alla Corte la rivalutazione del movente che spinse l'Amato a compiere la condotta per cui è processo, e, quindi, eventualmente, concedere il beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità ex art 131 bis c.p., assorbito il motivo sul trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto; rigetta nel resto il ricorso. Così de iso in Roma, 21 giugno 2023 i Il consi liere relatore Il President Francesco Florit Geppino ‘n, DEPOSIT