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Sentenza — n. 41156/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal violation regarding preventive seizure reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41156/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected a request to review a preventive seizure order, citing insufficient evidence of the crime and the impossibility of seizing assets directly. The Court held that complaints about the reasoning of such orders are inadmissible in the cassation phase, which only addresses violations of law, not mere dissatisfaction with the argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against orders in preventive seizure proceedings are admissible only for violations of law, excluding complaints regarding the content or reasoning of the decision.

Parole chiave

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preventive seizure appeal inadmissibility of cassation violation of law requirement reasoning defects inadmissible court costs and fine sequestro cautelare azione di convalida del sequestro sequestro investigativo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
cod.proc.pen.: - carenza ed illogicità della motivazione ex art. 606 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata Avv.to Sammarco, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - carenza ed illogicità della motivazione ex art.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEL GATTO SILVIA nato a CIVITANOVA MARCHE il 21/12/1981 avverso l'ordinanza del 02/05/2023 del TRIB. LIBERTA di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Il Tribunale di Macerata, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, con ordinanza in data 2 maggio 2023 respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di Del Gatto Silvia avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal G.I.P. dello stesso tribunale in data 3 marzo 2023. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata Avv.to Sammarco, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - carenza ed illogicità della motivazione ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti posto che l'indagata aveva giustificato la causale dell'importo ricevuto; - carenza ed illogicità della motivazione ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. in relazione alla omessa valutazione circa la possibilità di procedere a sequestro diretto in luogo di quello per equivalente che il tribunale del riesame così come il G.I.P. non avevano adeguatamente esplorato; - carenza ed illogicità della motivazione ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza del periculum in mora.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Deve essere premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 - 01). Posto quindi che il ricorso è ammesso solo per violazioni di legge, il primo ed il terzo motivo appaiono del tutto inammissibili in quanto prospettano come già risulta dalla loro titolazione, difetti di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, sotto il profilo della interpretazione della operazione bancaria contestata all'imputata, e del periculum in mora, in relazione alle ragioni di urgenza per adottare la misura ablativa. Trattasi con evidenza di doglianze afferenti il contenuto della motivazione del provvedimento impugnato e perciò inammissibili nella presente fase di legittimità avverso provvedimenti cautelari reali. 2.2 Quanto al secondo motivo, che pur essendo analogamente intitolato in relazione ad un difetto di motivazione appare in concreto prospettare una possibile violazione di legge in relazione alla mancata adozione del sequestro diretto in prima battuta, lo stesso è comunque manifestamente infondato posto che il tribunale del riesame reale non ha omesso di valutare detto tema, come pure denunciato, ma con le specifiche osservazioni svolte alla pagina 6 ha sottolineato che la natura delle operazioni bancarie poste in essere e con le quali si era distratto il profitto del reato rendevano impossibile procedere al sequestro diretto.

Ne consegue che anche sotto tale profilo il provvedimento impugnato appare non censurabile. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 28 settembre 2023 L CONSIGLIERE ..ST. IL PRESIDENTE Elisabetta Rosi DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA