Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 41154/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for lack of specific reasoning on particular leniency under Art. 131 bis Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41154/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procurator General successfully appealed the Court of Appeal's acquittal, arguing the reasoning regarding particular leniency was insufficient and contradictory. The court found the lower judge relied solely on a style clause without analyzing specific facts like the hiding of tools or the suspect's flight. Consequently, the Cassation Court annulled the judgment and remanded the case for a new trial with proper reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131 bis cod. pen.; Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.: The judge must provide concrete and specific reasoning on the forms of extrication of the criminal act to evaluate its gravity and the need for punishment, rather than merely citing style clauses.

Parole chiave

Generato dall'IA
particular leniency Art. 131 bis penal code insufficient reasoning contradictory judgment remand for retrial procedural nullity style clause persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131 bis cod. pen.
allo stesso ascritto per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen..
Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
cod.proc.pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Torino, deducendo, con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att.
art. 707 cod.pen
1.1 La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 8 febbraio 2023, in riforma della pronuncia del Tribunale di Verbania del 15 luglio 2020, proscioglieva Icardi Giuseppe dal reato di cui all'art. 707 cod.pen.
art. 131 bis cod.pen
allo stesso ascritto per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen..
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Torino, deducendo, con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO la CORTE D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: ICARDI GIUSEPPE nato a VELLETRI il 07/08/1978 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1.1 La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 8 febbraio 2023, in riforma della pronuncia del Tribunale di Verbania del 15 luglio 2020, proscioglieva Icardi Giuseppe dal reato di cui all'art. 707 cod.pen. allo stesso ascritto per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Torino, deducendo, con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett.

c) cod.proc.pen. in relazione alla apparenza della motivazione di appello quanto alla sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della causa di proscioglimento dovendosi tenere conto di tutte le circostanze del fatto che contraddicevano la conclusione cui era pervenuto il collegio di secondo grado tenuto conto delle modalità di conservazione dei tre cacciaviti, degli altri oggetti rinvenuti in occasione della perquisizione e della fuga ai momento del controllo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Secondo l'orientamento della Corte di cassazione in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Rv. 275940 - 01). Orbene, l'applicazione del suddetto principio al caso in esame, deve fare concludere per la fondatezza dell'impugnazione posto che il giudice di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, applicava la causa di non punibilità della particolare tenuità sulla base della esclusiva ed isolata valutazione "della effettiva entità dei fatti in oggetto per come emersi ed accertati"; trattasi all'evidenza di una mera clausola di stile, priva di adeguata concretezza e specificazione rispetto al fatto oggetto di giudizio dovendo il giudice, nell'applicare l'art. 131 bis cod.pen., fornire adeguata spiegazione delle ragioni per cui rispetto al fatto tipico quello oggetto di esame possa valutarsi di speciale tenuità, valutazione questa nel caso di specie del tutto mancante.

Peraltro, è anche il caso di segnalare che la pronuncia appare anche contraddittoria nella parte in cui nell'esposizione dei fatti ha sottolineato le particolari modalità di occultamento degli oggetti atti allo scasso, all'interno del vano air-bag della vettura, il rinvenimento unitamente ai cacciaviti anche di altri arnesi usualmente in uso agli autori di delitti contro il patrimonio, la tentata fuga dell'imputato al momento del controllo operato dai Carabinieri, così che la valutazione di particolare tenuità successivamente compiuta risulta anche in contrasto con tale ricostruzione dello stesso giudice di appello.

Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Roma, 28 settembre 2023 L CONSIGLIERE EST. t i10 1,,)a r j. -U - IL PRESIDENTE Elisabetta Rosi 2 DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA