Ordinanza — n. 40938/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTEA FLORIN NICUSOR nato il 10/04/1993 avverso la sentenza del 16/12/2022 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; Ricorso trattato de plano OSSERVA Botea Florin Nicusor ricorre avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Bergamo che, in data 16/12/2022, gli ha applicato, per il reato di usura la pena concordata deducendo mancanza di motivazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Il ricorso è inammissibile. La L. n. 103 del 2017 ha stabilito (art. 1 co 51) che per le istanze di applicazione pena presentate, come quella in esame, dopo il 3.8.2017 non sarà più possibile impugnare la sentenza ex art. 444 ss. per tutti i casi di ricorso previsti dall'art. 606, ma limitatamente a motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 40938/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile perché presentato per motivo non previsto dalla legge Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 3.000,00.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTEA FLORIN NICUSOR nato il 10/04/1993 avverso la sentenza del 16/12/2022 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; Ricorso trattato de plano OSSERVA Botea Florin Nicusor ricorre avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Bergamo che, in data 16/12/2022, gli ha applicato, per il reato di usura la pena concordata deducendo mancanza di motivazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Il ricorso è inammissibile. La L. n. 103 del 2017 ha stabilito (art. 1 co 51) che per le istanze di applicazione pena presentate, come quella in esame, dopo il 3.8.2017 non sarà più possibile impugnare la sentenza ex art. 444 ss. per tutti i casi di ricorso previsti dall'art. 606, ma limitatamente a motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile perché presentato per motivo non previsto dalla legge Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma 13/06/2023 Il consigliere estensore Il presidente Giovanna Verga Luciano DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE I