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Ordinanza — n. 40937/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40937/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40937/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAR RADOUANE nato il 06/05/2000 avverso la sentenza del 13/12/2022 del GIP TRIBUNALE di BIELLAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; Ricorso trattato de plano OSSERVA Ricorre per Cassazione Diar Radouane avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Biella che il 13/12/2022 gli ha applicato la pena concordata per i reati di concorso in rapina, lesioni e furto, concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla mancata applicazione anche nei suoi confronti della circostanza attenuante di natura oggettiva di cui all'articolo 62 numero 4 cod. pen. con riguardo al reato di furto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40937/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 6 cod. pen. Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla mancata applicazione anche nei suoi confronti della circostanza attenuante di natura oggettiva di cui all'articolo 62 numero 4 cod. pen. con riguardo al reato di furto.

Parole chiave

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danno differenziale attenuazione della pena restituzione speciale diritto al risarcimento danni sanzioni pecuniarie assicurazione contro il furto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAR RADOUANE nato il 06/05/2000 avverso la sentenza del 13/12/2022 del GIP TRIBUNALE di BIELLAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; Ricorso trattato de plano OSSERVA Ricorre per Cassazione Diar Radouane avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Biella che il 13/12/2022 gli ha applicato la pena concordata per i reati di concorso in rapina, lesioni e furto, concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla mancata applicazione anche nei suoi confronti della circostanza attenuante di natura oggettiva di cui all'articolo 62 numero 4 cod. pen. con riguardo al reato di furto.

Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non previsti dalla legge. È pacifico che il ricorrente nel concordare la pena, diversamente dal coimputato, non ha richiesto l'attenuante in argomento e che quindi la pena concordata non ha compreso detta circostanza. Ciò premesso deve rilevarsi che nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.

Il giudice del merito ha individuato il reato più grave ed ha indicato il "quantum" delle diminuzioni e degli aumenti di pena per i singoli reati posti in continuazione, facendo riferimento alle determinazioni concordate dalle parti. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Roma 13/06/2023 Il consigliere estensore Il preside e Giovanna Verga Lucianseriali DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SE191011L