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Sentenza — n. 40926/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40926/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40926/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di usura. Sostiene che i giudici di merito hanno dato per scontato che fra le parti ci sia stata una pattuizione di interessi e che successivamente alla pattuizione le somme fossero state compensate con l'esecuzione dei lavori;

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40926/2023 — snpen · Corte di Cassazione: violazione di legge in tema di bilanciamento delle circostanze. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza. Le doglianze articolate nel ricorso sono diverse da quelle consentite nella parte in cui non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu °cui/ della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione tempestività dell'istanza di ricusazione decisione incidentale impugnabile impugnazione di decisioni amministrative opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPADA SABINA nato a FIRENZE il 30/06/1971 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 Motivi della decisione Con sentenza in data 17/03/2022 la Corte d'appello di Roma ha confermato in punto responsabilità la sentenza del Tribunale di Frosinone che ha condannato Spada Sabina per concorso in due episodi di usura aggravata, uno in danno di Gentili Gianluca e l'altro in danno di Lauria Mario, contestati ai capi B) e F) dell'imputazione. Deduce la ricorrente:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di usura. Sostiene che i giudici di merito hanno dato per scontato che fra le parti ci sia stata una pattuizione di interessi e che successivamente alla pattuizione le somme fossero state compensate con l'esecuzione dei lavori;

2. vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese;

3. violazione di legge in tema di bilanciamento delle circostanze. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza. Le doglianze articolate nel ricorso sono diverse da quelle consentite nella parte in cui non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu °cui/ della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen.

Con riguardo al giudizio di attendibilità delle parti offese Gentili Gianluca e Lauria Mario il motivo non si confronta con l'ampia motivazione della sentenza impugnata che non solo ha valutato le censure difensive ma ne ha anche dato conto della insussistenza. Così come la motivazione offerta dai giudici d'appello in tema di diniego delle attenuanti generiche in termini di prevalenza e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte di doglianze, ancora una volta aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Roma 13/06/2023 Il consigliere estensore Il pr ente Giovanna Verga Luci mperiali DE