Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40838/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40838/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40838/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il difensore di Soru Carmelo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Sassari del 14 giugno 2023 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. per il delitto di rapina aggravata. 1.1 II difensore lamenta l'assenza di motivazione circa l'insussistenza di una delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod.proc.pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 40838/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen. per il delitto di rapina aggravata. 1.1 II difensore lamenta l'assenza di motivazione circa l'insussistenza di una delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
censura formulata in modo carente assenza di caso di rigore carenza di urgenza difetto di motivazione accertamento insufficiente dei fatti violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod.proc.pen
Il difensore di Soru Carmelo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Sassari del 14 giugno 2023 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
art. 129 cod. proc. pen
1.1 II difensore lamenta l'assenza di motivazione circa l'insussistenza di una delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORU CARMELO nato a SORGONO il 24/05/1972 avverso la sentenza del 14/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Soru Carmelo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Sassari del 14 giugno 2023 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. per il delitto di rapina aggravata. 1.1 II difensore lamenta l'assenza di motivazione circa l'insussistenza di una delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27/09/2023 Il Consigliere estensore La Pre