Court dismisses appeal for recusal of judges who previously ruled on different proceedings involving the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appellant's request for recusal of three judges inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the judges had previously ruled on his case, violating statutory recusal grounds, but the Court found no such prior pronouncements in the current proceedings. The Court ruled that the specific statutory conditions for recusal were not met because the judges had never adjudicated the specific case at issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40 c.p.p., comma 3; Art. 34 c.p.p.: Recusal is only permitted if the judge has already ruled on the specific case of the accused; prior rulings in different proceedings do not constitute grounds for recusal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSSI DARIO nato a LUINO il 30/04/1972 avverso la sentenza del 25/08/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; (
RITENUTO IN FATTO
1. Dario Bossi presentava istanza di ricusazione nei confronti di tre componenti del Collegio giudicante della Sesta Sezione penale di questa Corte, il Presidente Giorgio Fidelbo e i Consiglieri Emilia Giordano e Pietro Silvestri. 1.1 II ricorrente osserva che il Presidente Fidelbo si era già pronunciato su una sua istanza di ricusazione del giudice monocratico, il Consigliere Silvestri su una seconda impugnazione di una differente ordinanza di rigetto di istanza di ricusazione e il Consigliere Giordano era il presidente del Collegio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato nel suo interesse dall'Avv.
Vizzo, confermando l'ingiusta condanna pronunciata nei suoi confronti, di cui chiedeva la revisione, ed ignorando di pronunciarsi sulle eccezioni di incostituzionalità sollevate. 1.2 Seguivano varie istanze, sempre presentate personalmente, nelle quali il ricorrente presentava istanza di rimessione in relazione al procedimento di ricusazione avviato nei confronti del collegio giudicante della sesta sezione penale con contestuale triplice questione di legittimità costituzionale; eccepiva nullità ex art 178 co. 1 lett.
a) cod. proc. pen.; produceva prova di avere depositato una istanza di legittimo impedimento, dopo aver manifestato la volontà di presentarsi personalmente all'udienza del 30 maggio 2022; produceva copie di archiviazione di denunce a suo carico ed istanza riguardante una questione di legittimità Costituzionale, che imponeva la richiesta di un parere consultivo alla CEDU, al fine, eventualmente, di modificare l'articolo 25 della Costituzione; chiedeva di cassare la sentenza di condanna annullando la sanzione di 3.000 € in favore della cassa delle ammende stabilita dal dr. Andrea Tronci, oltre al pagamento delle spese processuali, che avrebbero dovuto essere annullate; depositava istanza contenente altri sei motivi di nullità della condanna con traccia audio della prima parte dell'udienza del 18 febbraio 2019; integrazione istanza di rimessione in relazione al procedimento di ricusazione avviato nei confronti del collegio giudicante della sesta sezione penale con aggiunta di una questione di legittimità Costituzionale in relazione alla CEDU; eccepiva che il Presidente di questo Collegio aveva un obbligo di astensione ex art. 34 cod. proc. pen. (mail del 5 settembre 2023), essendosi già pronunciata nel proc. pen. 2144/16.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Preliminarmente si deve rilevare che ai sensi dell'art. 40 c.p.p., comma 3, "non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione". Tale disposizione costituisce l'espressione della discrezionalità del legislatore nell'individuare il punto di equilibrio tra le esigenze, entrambe di rango costituzionale, dell'imparzialità del giudice e della ragionevole durata del — processo, così da evitare che i tempi processuali subiscano ingiustificati allungamenti a seguito di reiterate ricusazioni (vedi, sul punto, Cass., Sez. 3", 13.2.2002, n. 5658, che ha considerato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in oggetto sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.); pertanto, la eccezione secondo la quale il Presidente di questo Collegio aveva un "obbligo di astensione", è manifestamente infondata.
Appare opportuno evidenziare, inoltre, che l'istanza medesima è stata presentata personalmente (come consentito), ma che nessun difensore si è presentato in udienza, né sono state presentate memorie scritte. Nel merito dell'istanza, si deve rilevare che Dario Bossi lamenta che i tre componenti del Collegio giudicante della Sesta sezione penale di questa Corte si sono gà espressi in precedenti procedimenti che lo vedevano quale ricorrente, eccependo quindi la violazione dell'art.34 cod. proc. pen. e 36 lett.
g) cod. proc. pen. Cià premesso, si osserva che le situazioni denunciate dal ricorrente non ricadono in nessuna delle previsioni degli artt. 34 e seguenti cod. proc. pen., posto che può essere ricusato soltanto il giudice che si sia già pronunciato con riferimento alla posizione dell'imputato o indagato nel corso del medesimo procedimento, e che tale nozione deve essere intesa in senso letterale, con esclusione di ogni interpretazione estensiva o analogica, stante la natura eccezione delle disposizioni in tema di ricusazione (vedi sul punto Sez.5, n. 2263 del 4/11/2022, dep. 10/01/2023, Di Mare, Rv. 284328): non essendosi i giudici di cui si chiede la ricusazione mai pronunciati nel procedimento in oggetto, e non ricorrendo (né essendo stata enunciata) alcuna altra causa di ricusazione, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 1.1 Segue l'onere delle spese del procedimento, ex art. 616 c.p.p., nonché, a norma dell'art. 44 cod. proc. .pen. ed in ragione dei motivi dedotti, non ravvisandosi carenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata nella misura di Euro 300,00..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 300,0