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Ordinanza — n. 40836/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of aggravating circumstances in plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40836/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had previously waived all grounds for appeal except those regarding the sentence length. The defense argued that the appellate court failed to provide specific reasoning for aggravating circumstances, but the court noted that such circumstances were covered by the plea agreement. Consequently, the court ruled that the waiver of non-sentence grounds precluded any review of the omitted motivation.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When an appellant renounces all appeal grounds except the sentence, the waiver extends to aggravating circumstances, rendering a cassation appeal challenging the lack of motivation for those circumstances inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds aggravating circumstances plea agreement in appeal inadmissible cassation appeal procedural preclusion renunciation of appeal sentencing motivation remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod.
Art. 599 c.p.p.
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
282413).Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod.proc.pen
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod.
art. 599 cod. proc. pen
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
282413).Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini
(tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Camassa
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro
Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRETTA RAFFAELE nato a GRUMO NEVANO il 21/03/1971 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Barretta Raffaele ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale Barretta era stato condannato con sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord per usura ed estorsione. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta l'omessa motivazione relativamente alle aggravanti contestate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui l'appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). Si deve inoltre ribadire che "la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio" (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413).Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle am