Italian Supreme Court dismisses appeal for recidivism as personally filed by defendant violating statutory filing rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant, violating mandatory filing rules. The defendant argued that the first-instance judge failed to assess non-prosecution grounds, but the Court noted that since August 2017, appeals must be submitted by registered defense counsel. Consequently, the Court ruled that the personal signature rendered the filing void and ordered the defendant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 571, 613 c.p.p.: Appeals for cassation against any decision cannot be personally filed by the party and must be signed by registered defense counsel, otherwise the filing is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ROSARIO nato a NAPOLI il 29/06/1968 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Rosario Russo propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17 gennaio 2023, che aveva confermato la condanna di Russo per il reato di ricettazione. 1.1 Il ricorrente eccepisce che il giudice di primo grado avrebbe dovuto verificare se sussistevano cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e che nessuna valutazione era stata operata in ordine agli elementi emersi nel corso delle indagini preliminari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data successiva a quella dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C