Cassation appeal dismissed as inadmissible for manifest error in legal qualification and generic sentencing complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Natale inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Natale challenged a preliminary judgment sentencing him for aggravated extortion, personal injury, and carrying a knife, arguing the legal qualification was illogical and the sentence disproportionate. The court rejected these claims because the legal characterization was not manifestly eccentric and the complaint regarding sentencing severity was generic rather than alleging an illegal penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: Appeals based on erroneous legal qualification are inadmissible unless the qualification is manifestly eccentric, and generic complaints about sentencing proportionality are excluded from cassation grounds.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATALE GIUSEPPE nato a TARANTO il 18/03/1981 avverso la sentenza del 25/05/2023 del G.U.P. TRIBUNALE DI TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa il 25 maggio 2023 il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto applicava a Giuseppe Natale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro anni, otto mesi di reclusione e mille euro di multa per i reati di tentata estorsione aggravata, lesione personale e porto di un coltello senza giustificato motivo.
2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla determinazione della pena.
3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, del codice di rito. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, Kanow Alias Kanov, Rv. 271789;
Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153). Il principio è stato ribadito anche a seguito dell'inserimento dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971). Nel caso di specie la qualificazione giuridica non è affatto eccentrica e la difesa, peraltro, neppure ha indicato quale sarebbe stata la corretta definizione giuridica dei fatti.
E' inammissibile anche la generica doglianza del ricorrente relativa alla congruità della pena applicata, considerato che la suddetta norma consente l'impugnazione solo per motivi concernenti la illegalità della pena (intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale) e non già i profili commisurativi della pena stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o ancora alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 6, n. 28031 del 27/04/2021, Di Bernardo, Rv. 276509;
Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio Rv. 276509; Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915).
4. Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos