Cassation appeals against plea-bargain sentencing are inadmissible if they concern only penalty determination without legal illegality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible regarding a plea-bargain sentencing decision. The appellants argued that the penalty determination violated statutory criteria and that generic mitigating circumstances were improperly granted. The court ruled that such grievances do not constitute legal violations sufficient for cassation review under the specific procedural rules governing plea agreements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Appeals against plea-bargain sentencing are inadmissible if they concern only the determination of the penalty or the granting of mitigating circumstances, as these do not constitute a violation of law unless they result in a sanction outside statutory limits.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PUGLIESE SIMONE, nato a Vibo Valentia il 22/01/2002 PUGLIESE DOMENICO, nato a Vibo Valentia il 29/01/1996 avverso la sentenza del 17/01/2023 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 17/01/2023, la Corte d'appello di Catanzaro, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 29/03/2022 del G.u.p. del Tribunale di Vibo Valentia, emessa in esito a giudizio abbreviato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, ha:
a) rideterminato in tre anni, undici mesi e cinque giorni di reclusione ed C 1.183,00 di multa la pena irrogata a Simone Pugliese per i reati di rapina aggravata ai danni di Elisabetta Giuliano (capo a dell'imputazione), lesioni personali aggravate sempre ai danni di Elisabetta Giuliano (capo b dell'imputazione) e guida sotto l'influenza dell'alcool (capo d dell'imputazione);
b) rideterminato in tre anni e due mesi di reclusione ed C 1.000,00 di multa la pena irrogata a Domenico Pugliese per i menzionati reati di rapina e lesioni personali ai danni di Elisabetta Giuliano, commessi in concorso con Simone Pugliese.
2. Avverso l'indicata sentenza del 17/01/2023 della Corte d'appello di Catanzaro, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei propri rispettivi difensori, Simone Pugliese e Domenico Pugliese.
3. Il ricorso di Simone Pugliese è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione «dei criteri indicati dall'art. 133 c.p.» e la mancanza della motivazione in ordine alla determinazione della misura della pena.
4. Il ricorso di Domenico Pugliese è affidato anch'esso a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., «violazione di legge per la illegalità della pena con riferimento all'art.62 bis c.p.», atteso che la corte d'appello «è tenuta a considerare la concedibilità all'imputato delle circostanze attenuanti generiche».
5. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez.
U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Ciò rammentato, si deve rilevare che i motivi dei due ricorsi, con i quali i ricorrenti lamentano, Simone Pugliese vizi attinenti alla determinazione della pena e Domenico Pugliese vizi attinenti alla concessione delle circostanze attenuanti generiche (le quali, peraltro, come si è detto, sono state in realtà riconosciute a entrambi i ricorrenti in regime di prevalenza e con la diminuzione massima di un terzo) - cioè vizi che non si sono evidentemente trasfusi nell'illegalità delle sanzioni inflitte ai due imputati nei termini che si sono sopra indicati - non rientrano tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello.
Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 2 cod. proc. pen. il comma 5 -bis — i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore de