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Ordinanza — n. 40825/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to personal filing by defendant without counsel signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40825/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Silvio Petrolo's appeal inadmissible because he personally filed the petition in violation of Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Although Petrolo argued that the lower court's reclassification of charges violated his right to defense, the Court held that appeals must be signed by registered defense counsel. The decision was based on the statutory requirement that personal acts of appeal require a specific signature by a qualified defender, rendering the unrepresented filing void.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings must be signed by a registered defense counsel; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing defense counsel signature Code of Criminal Procedure right to defense violazione dei diritti di parte motivi di revisione ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Art. 1, comma 62, Legge 23 giugno 2017, n. 103
«e seguenti», sostenendo che la menzionata riqualificazione violerebbe il principio del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost.
artt. 423 cod. proc. pen
Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, ha proposto personalmente ricorso per cassazione Silvio Petrolo, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta l'inosservanza degli artt. 423 cod. proc. pen.
art. 111 Cost
«e seguenti», sostenendo che la menzionata riqualificazione violerebbe il principio del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost.
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROLO SILVIO, nato a Locri il 30/03/1966 avverso la sentenza del 14/02/2023 della Corte d'appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 14/02/2023, la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del 15/02/2022 del Tribunale di Locri, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di Silvio Petrolo alla pena di un anno di reclusione ed € 333,33 di multa per ì reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla cose - così riqualificato dal Tribunale di Locri il fatto che, al capo a) dell'imputazione, era stata originariamente contestato come invasione di terreni - e danneggiamento.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, ha proposto personalmente ricorso per cassazione Silvio Petrolo, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta l'inosservanza degli artt. 423 cod. proc. pen. «e seguenti», sostenendo che la menzionata riqualificazione violerebbe il principio del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU, con riguardo al diritto alla difesa e al contraddittorio, attesa la sua imprevedibilità.

3. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01;

Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01). Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend