Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the defendant without a qualified defense attorney. The defendant argued for personal representation, but the law requires appeals after August 3, 2017, to be signed by attorneys registered in the special register. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the defendant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 591 comma 1 cod. proc. pen.; The appeal must be signed by a qualified defense attorney and cannot be filed personally by the defendant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURTURRO FRANCESCO, nato a BITONTO il 26/11/1981; avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE di Appello di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; Ricorso trattato de plano. 15-15728/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato, con sottoscrizione neppure autenticata da alcuno. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 591 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U. 21/12/2017, Aiello). 1.1. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 613 comma 1, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., sotto il profilo soggettivo, giacché proposto da soggetto non legittimato.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 settembre 2023.