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Sentenza — n. 40817/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40817/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40817/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appeilo di Bari, con decreto depositato in data 3 marzo 2023 (cc. 26 gennaio 2023), ha confermato il decreto emesso, in tema di prevenzione personale e patrimoniale, dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 19 aprile 2022 (cc 26 gennaio 2022), con il quale era stata disposta la confisca dei beni intestati ad Anna Agostinacchio (coniuge di Giovanni Cipriani) e Maria Concetta Cipriani (sorella del proposto Giovanni), terze intestatarie di quote sociali della A.C.R. Costruzioni s.r.I., rispettivamente nella misura del 51 e del 49 per cento. Tali quote sociali sono state infatti ritenute riferibili al proposto Giovanni Cipriani, ancorché formalmente intestate ai congiunti. 1.1. La Corte di merito, conformemente al Tribunale, ha stimato ricorrente la pericolosità sociale di Giovanni Cipriani nei periodi oggetto di investimento societario, in quanto condannato per delitti produttivi di ricchezza mobile. Il provvedimento non è oggetto di ricorso da parte di Giovanni Cipriani.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40817/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna di ciascuna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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fondazione d'investimento investimento privato conferimento societario garanzia degli investimenti quota sociale investimenti e aiuti finanziari

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AGOSTINACCHIO ANNA, nata a BITONTO, il 18/02/1969, CIPRIANI MARIA CONCETTA, nata a BITONTO, il 23/08/1960; avverso il decreto del 26/01/2023 della CORTE di Appello di Bari, udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse della Agostinacchio ed il rigetto di quello proposto nell'interesse della Cipriani; lette le memorie di replica alle conclusioni del P. g., trasmesse a mezzo p.e.c. in data 31 agosto 2023 dal difensore di Anna Agostinacchio, con le quali si insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. I

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appeilo di Bari, con decreto depositato in data 3 marzo 2023 (cc. 26 gennaio 2023), ha confermato il decreto emesso, in tema di prevenzione personale e patrimoniale, dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 19 aprile 2022 (cc 26 gennaio 2022), con il quale era stata disposta la confisca dei beni intestati ad Anna Agostinacchio (coniuge di Giovanni Cipriani) e Maria Concetta Cipriani (sorella del proposto Giovanni), terze intestatarie di quote sociali della A.C.R. Costruzioni s.r.I., rispettivamente nella misura del 51 e del 49 per cento. Tali quote sociali sono state infatti ritenute riferibili al proposto Giovanni Cipriani, ancorché formalmente intestate ai congiunti. 1.1. La Corte di merito, conformemente al Tribunale, ha stimato ricorrente la pericolosità sociale di Giovanni Cipriani nei periodi oggetto di investimento societario, in quanto condannato per delitti produttivi di ricchezza mobile. Il provvedimento non è oggetto di ricorso da parte di Giovanni Cipriani.

2. Con unico motivo di ricorso, il difensore (e procuratore speciale) di Maria Concetta Cipriani (non legittimato, come la concorrente, dalla procura speciale necessaria per il precedente appello), nella veste di terza interessata, impugnava il decreto emesso dalla Corte di appello di Bari, deducendo vizio di motivazione per omissione, intesa quale mancanza del tratto grafico. 2.1. La ricorrente aveva dedotto, con i motivi di appello, di essere realmente socia della A.C.R. Costruzioni s.r.I., non foss'altro perché aveva garantito col proprio patrimonio personale le attività della società, per un valore affatto rilevante; tale elemento documentale doveva ritenersi sicuro indice della reale natura dell'investimento societario fatto con denaro proprio. Sul punto specificamente dedotto la motivazione della Corte era del tutto omessa, essendosi la Corte di appello concentrata sulla argomentazione di altri profili, tralasciando il punto (garanzia fideiussoria) assolutamente rilevante.

3. Con ricorso affidato a tre motivi, Anna Agostinacchio, a ministero del difensore e procuratore speciale (solo per il ricorso in cassazione) costituito, impugnava il decreto indicato in epigrafe, deducendo le seguenti violazioni della legge penale e processuale penale: 3.1. violazione degli articoli 16 e 4 del D.Ivo. 159/2011, per avere la Corte assolutamente pretermesso il tema della pericolosità del prevenuto nel periodo in cui la ricchezza mobiliare venne investita nella compagine sociale. 3.2. i medesimi vizi sono dedotti in tema di correlazione cronologica tra periodo di manifestazione della pericolosità e tempo degli investimenti societari. 3.3. con il terzo motivo si deduce violazione di legge nella valutazione della sproporzione- tra redditi disponibili in capo alla intestataria. ed investimenti sociali ulteriori effettuati in quegli stessi anni nella medesima compagine sociale; sul medesimo punto si eccepisce anche la violazione del giudicato, avendo il Tribunale già individuato l'intervallo cronologico di pericolosità del proposto, cui è certamente estraneo il nuovo investimento in quote societarie.

4. Il Pubblico ministero presso questa Corte, con le conclusioni scritte depositate in data 3 luglio 2023, ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di Anna Agostinacchio ed il rigetto di quello di Maria Concetta Cipriani.

5. Con memoria di replica in data 31 agosto 2023, il difensore della Agostinacchio insisteva per l'annullamento dell'impugnato decreto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva preliminarmente il Collegio che, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., norma generale in tema di impugnazioni, "l'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento". 1.2. Come dato evincere dall'esame degli atti trasmessi, accessibili in ragione del dovuto esame preliminare di ammissibilità, le distinte impugnazioni del decreto emesso in primo grado dal Tribunale di Bari sono state sottoscritte entrambe dal difensore delle terze interessate, non munito della prescritta procura speciale; del resto, nella epigrafe degli atti di appello il difensore si qualifica solo per tale, senza indicare anche la qualità di procuratore speciale delle proprie assistite. La conseguente inammissibilità della prima impugnazione (Sez. 3, sentenza n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505) neppure è sanabile e, pertanto, riverbera i suoi effetti anche sul successivo anello della catena devolutiva, che va necessariamente dichiarato, a sua volta, inammissibile.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna di ciascuna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorgi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di c