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Sentenza — n. 40815/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls plea deal sentence for qualified recidivist where judge failed to explicitly recognize recidivism in court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40815/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a first-instance plea deal sentence, arguing the judge violated procedural law by ignoring the explicit ban on 'broad' plea deals for qualified recidivists. The court held that while a criminal record showing recidivism is necessary, the judge must explicitly recognize and declare the recidivism status in the judgment. Consequently, the sentence was annulled because the judge's failure to make this explicit declaration rendered the application of the plea deal illegal.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 1 bis, cod. proc. pen.; Art. 99, comma 4, cod. pen.: The exclusion from the broad plea deal for qualified recidivists requires the judge to explicitly recognize and declare the recidivism status in the judgment; without this explicit declaration, the application of the plea deal constitutes an illegal sentence.

Parole chiave

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qualified recidivism broad plea deal explicit judicial declaration illegal sentence procedural violation Cassation annulment Art. 444 cod. proc. pen. revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 1 bis, cod. proc. pen.
pen.), cui il giudice ha ritenuto di accedere in spregio a quanto dispone il chiaro testo dell'art. 444, comma 1 bis, cod. proc. pen., è ammissibile (art.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
444 del codice di rito, che inibisce ai recidivi qualificati, nei sensi indicati dal comma quarto dell'art. 99 cod.
Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
pen., è ammissibile (art. 448, comma 2 bis, ult.
art. 99 cod. pen
444 del codice di rito, che inibisce ai recidivi qualificati, nei sensi indicati dal comma quarto dell'art. 99 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23548 del 30/04/2019, Rv. 276120
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: BRUCCOLERI SALVATORE, nato ad AGRIGENTO il 01/12/1990 avverso la sentenza del 01/03/2023 del GIP del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni del Procuratore, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, nell'applicare con la sentenza qui impugnata la pena patteggiata dal Bruccoleri, ha indicato una sanzione finale (già ridotta per il rito) di anni tre di reclusione, oltre la multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, lamentando inosservanza della legge processuale penale (art. 606, comma 1, lett. c cod. proc. pen.), per avere il G.i.p. tenuto in assoluto non cale il divieto esplicito posto dal comma 1 bis dell'art. 444 del codice di rito, che inibisce ai recidivi qualificati, nei sensi indicati dal comma quarto dell'art. 99 cod. pen. (come appunto il resistente), l'opzione del patteggiamento c.d. allargato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Pubblico ministero presso la Corte di appello di Palermo, che lamenta illegalità della pena (superiore a due anni di reclusione) applicata su richiesta congiunta delle parti (artt.444 e ss. cod. proc. pen.), cui il giudice ha ritenuto di accedere in spregio a quanto dispone il chiaro testo dell'art. 444, comma 1 bis, cod. proc. pen., è ammissibile (art. 448, comma 2 bis, ult. periodo, cod. proc. pen.) e fondato, come da conformi conclusioni scritte del pubblico ministero, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Come più volte affermato da questa Corte (solo tra le più recenti nnassimate Sez. 2, n. 23548 del 30/04/2019, Rv. 276120 - 01: Per l'esclusione dal patteggiamento a pena detentiva superiore a due anni (cosiddetto patteggiamento "allargato"), non è sufficiente che dal certificato penale dell'imputato emerga una situazione di recidiva qualificata, ma occorre che la stessa sia stata espressamente riconosciuta e dichiarata dal giudice. In motivazione la Corte ha specificato che l'ammissione al patteggiamento "allargato" in presenza di una tale causa di esclusione comporta l'applicazione di una pena illegale, che consente il ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

2. La sentenza impugnata, con la quale è stata applicata una pena da considerarsi illegale, deve conseguentemente essere annullata senza rinvio, con la pedissequa trasmissione degli atti al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, per ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Agrigento per ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 settembre 2023.