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Sentenza — n. 40813/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40813/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40813/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 20 luglio 2022 dal Tribunale di Roma nei confronti di Vincenzo Oliva, per i reati di cui agli artt. 110-629 e 494 cod. pen. Vincenzo Oliva ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione. In particolare, lamenta, sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, la sussunzione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., dovendosi invece configurare una truffa aggravata in presenza di una mera manipolazione della volontà della persona offesa (con conseguente induzione in errore), senza alcuna coartazione della medesima.

Regesto Legislator

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art. 629 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40813/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110-629 e 494 cod. pen. Vincenzo Oliva ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione. In particolare, lamenta, sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, la sussunzione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., dovendosi invece configurare una truffa aggravata in presenza di una mera manipolazione della volontà della persona offesa (con conseguente induzione in errore), senza alcuna coartazione della medesima.

Parole chiave

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tentata estorsione reato economico perseguimento penale per truffa corruzione nell'esecuzione forzata coazione penale inganno sull'identità

Disposizioni normative citate

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art. 629 cod. pen
In particolare, lamenta, sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, la sussunzione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 629 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di OLIVA VINCENZO nato a NAPOLI il 16/08/1985 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 20 luglio 2022 dal Tribunale di Roma nei confronti di Vincenzo Oliva, per i reati di cui agli artt. 110-629 e 494 cod. pen.

2. Vincenzo Oliva ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione. In particolare, lamenta, sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, la sussunzione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., dovendosi invece configurare una truffa aggravata in presenza di una mera manipolazione della volontà della persona offesa (con conseguente induzione in errore), senza alcuna coartazione della medesima.

3. Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, riproduce le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione, così cadendo nel vizio di genericità. Nel caso di specie, la Corte di appello ha congruamente argomentato sulla concreta idoneità della minaccia a coartare la persona offesa, che si è sentita costretta a consegnare i monili d'oro.

A fronte di una motivazione priva di vizi logico-giuridici e dunque intangibile nel giudizio di legittimità, risulta del tutto inconferente il ricorso, diretto a invocare una nuova lettura del compendio istruttorio che concluda per la mera induzione in errore. Peraltro, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cosiddetta vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492;

Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak, Rv. 265362). Peraltro, è indifferente la minaccia di un male reale o immaginario, dal momento che identico è l'effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, quando la rappresentazione intimidatoria è percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072). L'imputazione ascritta a Oliva consiste esattamente nell'avere costretto la persona offesa, minacciandola che se non avesse consegnato i preziosi e la carta di credito, non sarebbe intervenuto, quale sedicente avvocato, per evitare la carcerazione del figlio.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deci