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Sentenza — n. 40460/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on aggravated fraud, affirming that remote ticket sales obstructed victim defense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40460/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal by Villa Marco Paolo, upholding the aggravated fraud conviction for selling non-existent airline tickets. The defense argued the appellate court erred in finding aggravating circumstances regarding the obstruction of defense, yet the court confirmed the remote transaction method effectively hindered victims' ability to verify ticket authenticity. The decision rests on the principle that remote telematic sales constitute an aggravating circumstance only when they concretely facilitate the offender's advantage and obstruct immediate verification of the illicit act.

Regesto Legislator

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Art. 61, n. 5 cod. pen.; The aggravated circumstance of obstructing defense exists when a party exploits remote telematic conditions to hinder the counterparty's ability to verify fraudulent conduct and derive specific advantages from the network's facilitation.

Parole chiave

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aggravated fraud obstruction of defense telematic sales airline tickets remote transaction criminal appeal Corte di Cassazione documenti di viaggio

Disposizioni normative citate

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Art. 61, n. 5 cod. pen.
Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione all'art. 61, n.
Art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137
La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I.
Art. 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150
176, applicabili ai sensi dell'art. 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (come modificato dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. Unite, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini
Sez. Unite, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.
Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, Onnis
Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi
Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv.
Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia
269893 - 0; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv.
Sez. 2, n. 18252 del 13/4/2022, Carino
268450 - 0; Sez. 2, n. 18252 del 13/4/2022, Carino, n.m.; mentre a diverse conclusioni dovrà giungersi quando le modalità telematiche della vendita non abbiano in concreto avvantaggiato il reo, sussistendo - ad esempio - la possibilità di visionare il bene in un luogo fisico indicato ed esistente - Sez.
Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat
Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, dep. 2021, Salamone
Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, dep. 2021, Salamone, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VILLA MARCO PAOLO nato a MONZA il 06/03/1970 avverso la sentenza del 23/06/2022 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di Villa Marco Paolo dal Tribunale di Bergamo in data 30 giugno 2021, in ordine al delitto di truffa aggravata realizzata concludendo l'acquisto di biglietti aerei per voli transcontinentali, facendo ricorso a contatti e comunicazioni telematiche, biglietti risultati inesistenti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione, contraddittoria e manifestamente illogica quanto alla mancata dimostrazione del carattere non genuino dei biglietti aerei inviati dall'imputato alle persone offese, pur considerando la rinnovazione dell'istruttoria (disposta d'ufficio dalla Corte territoriale a questo specifico fine) e i risultati negativi ottenuti. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione all'art. 61, n. 5 cod. pen.; la Corte d'appello aveva affermato la sussistenza della circostanza aggravante in contrasto con le risultanze di fatto che dimostravano l'iniziativa presa dalle persone offese di contattare l'imputato, ricorrendo anche alla rete internet e a messaggi; l'uso da parte dell'imputato delle proprie generalità; l'assenza di annunci on line da parte del ricorrente e la vendita di beni immateriali, elementi tutti che contrastavano con il fine di schermare la propria identità e di rendersi facilmente irreperibile, elemento costitutivo della circostanza aggravante.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020 n. 176, applicabili ai sensi dell'art. 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (come modificato dall'art. 5 duodecies, comma 1, dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022 n. 199).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è generico: il ricorrente supera e ignora il passaggio della motivazione in cui, in primo luogo, si attesta la sicurezza del teste, indipendentemente dal difetto di esito degli accertamenti documentali sui documenti di viaggio, in ordine alla circostanza dell'inesistenza dei biglietti acquistati, tanto da non trovare corrispondenza con i voli indicati nelle carte d'imbarco ricevute; inoltre, la Corte territoriale ha messo in rilievo "le singolari modalità di pagamento dei biglietti" (pag.

2) eseguite con versamenti frazionati non su un conto dell'agenzia ove operava l'imputato, ma su una carta a lui intestata. L'omesso confronto con questi argomenti rende la censura generica, poiché il complesso della motivazione della sentenza fornisce una ricostruzione non manifestamente illogica, e neppure contraddittoria rispetto ai dati dichiarativi acquisiti e alle modalità della condotta.1.2. Il secondo motivo è infondato. La circostanza aggravante in esame si realizza quando l'agente approfitti di "circostanze di tempo, di luogo o di persona (...) tali da ostacolare la (...) privata difesa".

La più recente giurisprudenza di legittimità, apprezzando le peculiarità delle transazioni commerciali che possono realizzarsi in ambienti "virtuali", come per il commercio elettronico e per gli acquisti operati sulla rete Internet, ha affermato che quelle circostanze di tempo (in ragione della rapidità con cui si perfezionano le transazioni sulla rete) e di luogo (operando le parti, appunto, in un ambiente "virtuale" in cui ogni relazione è affidata a contatti di tipo telematico a distanza) possano, in relazione alle peculiarità della singola vicenda fattuale, esser piegate dall'agente per ostacolare le ordinarie cautele adottate nella conclusione di contratti.

E' evidente, dunque, che la circostanza aggravante in esame non richiede alcuna verifica in ordine a quale delle - parti abbia intrapreso l'iniziativa di concludere la transazione, operando a distanza; ciò che rileva (secondo la scansione dell'accertamento dell'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa"; della produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che ne sia derivato; del fatto che l'agente ne abbia concretamente "profittato" - avendone, quindi, consapevolezza - :

Sez. Unite, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02, § 14.) è che una delle parti, agendo nell'ambito di un rapporto contrattuale instaurato e poi concluso non in presenza, ma a distanza e attraverso sistemi di comunicazione telematica, approfitti delle indicate circostanze di tempo e di luogo per ostacolare la difesa della controparte da possibili intenti fraudolenti o comunque abusivi, impedendo l'immediato accertamento della condotta illecita realizzata grazie all'agevolazione che discende dall'utilizzazione dello strumento della rete, da cui l'agente abbia consapevolmente tratto specifici vantaggi (Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, Onnis, Rv. 273900 - 01;

Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893 - 0; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450 - 0; Sez. 2, n. 18252 del 13/4/2022, Carino, n.m.; mentre a diverse conclusioni dovrà giungersi quando le modalità telematiche della vendita non abbiano in concreto avvantaggiato il reo, sussistendo - ad esempio - la possibilità di visionare il bene in un luogo fisico indicato ed esistente - Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 - 01 - , ovvero quando dopo il primo contatto tra venditore e acquirente avvenuto su una piattaforma, la trattativa si sia sviluppata mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso:

Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, dep. 2021, Salamone, Rv. 280515 - 01). 3 Q Si tratta di interpretazione che si pone in linea di continuità con la ratio della norma che disciplina la circostanza in esame, individuata dalla Relazione del Guardasigilli al Re sul codice penale del 1930 e ribadita di recente dalla giurisprudenza a Sezioni unite della Corte («Il fondamento della circostanza aggravante della c.d. minorata difesa, in riferimento a ciascuna delle tipologie di elementi fattuali che possono integrarla, è stato generalmente ravvisato nel maggior disvalore che la condotta assume nei casi in cui l'agente approfitti delle possibilità di facilitazione dell'azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui quest'ultima viene a svolgersi»:

Sez. Unite, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, cit., § 12.). La conclusione dell'acquisto dei biglietti aerei da parte dei querelanti residenti in Italia, mentre l'imputato operava presso un'agenzia di viaggi in Brasile, operazione avvenuta esclusivamente attraverso contatti a distanza, è stata correttamente valutata come idonea ad ostacolare le verifiche da parte degli acquirenti sull'effettività dell'operazione (risultando inviati agli acquirenti esclusivamente documenti relativi alle presunte carte di imbarco) e funzionale all'agevole impossessamento definitivo del denaro versato all'imputato.

2. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigett