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Sentenza — n. 40458/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40458/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40458/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di De Rosa Giuseppe dal Tribunale di Benevento in data 6 luglio 2021, in ordine ai reati di rapina aggravata, lesioni aggravate e danneggiamento aggravato.

Regesto Legislator

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art. 91 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 40458/2023 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen.; il decreto di citazione a giudizio in appello del 9 giugno 2022 non era stato notificato al difensore di fiducia dell'imputato, nominato il precedente 21 gennaio 2022 con revoca del precedente difensore, in occasione del deposito di istanza di revoca di misura cautelare diretta alla medesima Corte d'appello.

Parole chiave

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tutela del processo decisionale violazione dei diritti procedurali deposizione inattendibile diritti della difesa decisioni incidentali ripudiazione

Disposizioni normative citate

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art. 91 disp. att. cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 32323/2015
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE ROSA GIUSEPPE nato a CERRETO SANNITA il 25/06/1996 avverso la sentenza del 14/07/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; udito l'Avv. Antonio Leone che ha chiesto accogliersi il ricorso con annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di De Rosa Giuseppe dal Tribunale di Benevento in data 6 luglio 2021, in ordine ai reati di rapina aggravata, lesioni aggravate e danneggiamento aggravato.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'art. 178, lett.

c) cod. proc. pen.; il decreto di citazione a giudizio in appello del 9 giugno 2022 non era stato notificato al difensore di fiducia dell'imputato, nominato il precedente 21 gennaio 2022 con revoca del precedente difensore, in occasione del deposito di istanza di revoca di misura cautelare diretta alla medesima Corte d'appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Dagli atti allegati al ricorso e da quelli contenuti nel fascicolo processuale risulta che in data 21 gennaio 2022 l'avvocato Antonio Leone, difensore dell'imputato, aveva depositato l'atto di nomina con revoca del precedente difensore, unitamente all'istanza di revoca della misura cautelare applicata al ricorrente, istanza diretta alla Corte di appello di Napoli quale giudice procedente, La Corte non ignora il costante orientamento secondo il quale «in tema di impugnazioni cautelari, la nomina del difensore di fiducia da parte dell'indagato per il procedimento incidentale di riesame non produce alcun effetto nel procedimento principale, che è del tutto autonomo e separato dal primo, non essendone prevista la conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria procedente, che è avvisata della richiesta di riesame soltanto al fine della trasmissione degli atti» (Sez. 3, n. 2199 del 19/11/2019, dep. 2020, Trionfanti, Rv. 277646 - 02; nello stesso senso, Sez. 3, n. 32323 del 05/02/2015, Zanoli, Rv. 264181 - 0;

Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010, Di Lauro, Rv. 247057 - 0); ma è ben evidente che quell'orientamento trova la sua ratio decidendi nelle circostanze della totale autonomia dell'incidente cautelare, attivato attraverso l'istanza di riesame, rispetto al giudizio di merito e dell'assenza di punti di contatto tra quei procedimenti in relazione alla conoscenza dei dati relativi alla posizione processuale dell'indagato e del suo difensore (poiché «si tratta di nomina comunque presentata ad autorità diversa da quella che procede» - Sez. 3, n. 32323/2015, cit. - e l'autorità che procede nel processo "principale" conosce dell'incidente cautelare solo ai limitati fini dell'obbligo di invio degli atti necessari per la decisione del Tribunale del riesame).

A differenti conclusioni deve, invece, giungersi ove la nomina del difensore avvenga contemporaneamente all'attivazione di istanze in materia cautelare quando il processo risulta già nella fase del giudizio: in tale diversa condizione processuale, l'istanza (cui afferisca eventualmente la nuova nomina effettuata dall'imputato) è diretta alla medesima autorità che deve procedere al giudizio e, dunque, diviene patrimonio di conoscenza del giudice che procede. Applicando tale principio alla fattispecie in esame, dalla data in cui fu depositata presso la Corte d'appello l'istanza di revoca o modifica della misura cautelare applicata all'imputato, quell'ufficio giudiziario (dinanzi al quale doveva svolgersi il giudizio di appello e che, in tale veste, era competente a decidere sulle richieste di revoca o sostituzione delle misure cautelari applicate all'imputato, ai sensi dell'art. 91 disp. att. cod. proc. pen.) aveva contezza della nomina del nuovo difensore (tanto che a quel difensore fu notificato a mezzo pec il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare), sicché l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'avvocato Antonio Leone ha integrato la denunciata violazione dell'art. 178 lett.

c) cod. proc. pen. (Sez. Unite, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 0; con specifico riferimento al giudizio di appello, Sez. 2, n. 3945 del 12/01/2017, Clemente, Rv. 269058 - 0; Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, Di Mattia, Rv. 258615 - 0); la conseguente nullità del giudizio d'appello - che è stato trattato in forma cartolare - è stata tempestivamente eccepita con il primo atto utile successivo, rappresentato dal proposto ricorso in sede di legittimità.

2. Il rilievo della nullità su indicata comporta l'annullamento della sentenza impugnata, con la conseguente trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di