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Sentenza — n. 40427/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against detention order due to lack of specific factual arguments and changed legal situation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40427/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defense failed to provide specific arguments regarding the evidence and factual basis of the detention order. The lower court found the defense's claims generic and unsupported by the investigation files, while noting the defendant had already been released on bail, removing the interest to seek a less severe measure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 cod. proc. pen.; Art. 275 cod. proc. pen.: Appeals against detention orders in retrial proceedings require the appellant to specify grievances regarding facts and evidence; generic complaints lacking factual confrontation or based on irrelevant legal changes are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
detention order appeal retrial proceedings specificity of arguments interest in appeal inadmissibility court costs procedural penalty flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 275 cod. proc. pen.
Avverso il provvedimento di riesame ricorre il difensore dell'indagato eccependo: il vizio di motivazione circa l'affermata genericità dell'istanza di riesame, incentrata sulle giustificazioni fornite dal Lushnjari durante l'interrogatorio di garanzia; violazione di legge (art. 275 cod.
Art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Con riferimento al primo motivo, deve ribadirsi che in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
art. 648-ter cod. pen
art. 275 cod. proc. pen
Avverso il provvedimento di riesame ricorre il difensore dell'indagato eccependo: il vizio di motivazione circa l'affermata genericità dell'istanza di riesame, incentrata sulle giustificazioni fornite dal Lushnjari durante l'interrogatorio di garanzia; violazione di legge (art. 275 cod.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505-03
(sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505-03) 3.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUSHNJARI DASHNOR nato in Albania il 09/08/1974 avverso l'ordinanza del 11/04/2023 Tribunale di Torino Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 11/04/2023 il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di Dashnor Lushnjari avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Asti emessa in data 14/03/2023, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui ai capi A), B) e E) della rubrica provvisoria. In sintesi, il Lushnjari è stato ritenuto gravemente indiziato di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe, riciclaggi e reati fiscali, con il compito di generare inesistenti crediti fiscali per ristrutturazioni edilizie che cedeva ad istituti di credito, incassando le relative somme e cedendo poi le stesse a soggetti che gli venivano indicati (capo A); inoltre del reato di truffa aggravata ai danni della cessionaria Poste Italiane spa (capo B) e dell'impiego in attività economiche ex art. 648-ter cod. pen. dei proventi delle attività illecite.

Ha rilevato il Tribunale che la tesi accusatoria aveva trovato conferma negli atti d'indagine (risultanze documentali acquisite dalla Guardia di Finanza e attività d'intercettazione) e che le contestazioni difensive dovevano ritenersi generiche, prive di confronto con le argomentazioni dell'ordinanza genetica.

2. Avverso il provvedimento di riesame ricorre il difensore dell'indagato eccependo: il vizio di motivazione circa l'affermata genericità dell'istanza di riesame, incentrata sulle giustificazioni fornite dal Lushnjari durante l'interrogatorio di garanzia; violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) per la mancata applicazione di una misura meno afflittiva, con particolare riferimento al principio di adeguatezza, proporzionalità e gradualità nella scelta cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con riferimento al primo motivo, deve ribadirsi che in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi, con la conseguenza che, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505-03) 3.

Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato la mancanza di specificità delle osservazioni difensive rispetto agli atti d'indagine, così come valutati nell'ordinanza genetica e sintetizzati nel provvedimento impugnato (pagine da 4 a 10), ribadendo la solidità dell'assunto accusatorio. Nel ricorso in esame i motivi si caratterizzano per altrettanta genericità non confutandosi i gravi indizi di colpevolezza nelle argomentazioni dei giudici del merito cautelare; il ricorrente propone invero un'alternativa e confusa versione dei fatti contestati, incentrata sulle dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio di garanzia, prive di riscontro. 3.1.

Per quanto riguarda le esigenze cautelari - peraltro contestate solo in relazione ai richiamati (pacifici) principi di diritto, senza confronto con il rischio di recidiva, sottolineato dal tribunale - risulta dalla posizione giuridica aggiornata che l'indagato, nelle more del giudizio di legittimità, in data 21 luglio 2023, è stato rimesso in libertà, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con la conseguenza che è venuto meno l'interesse ad impugnare per ottenere l'applicazione di una misura cautelare meno afflittiva.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in